LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1988, n. 2

Ulteriore proroga del periodo previsto dall' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/01/1988
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
La durata dell' Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all' entrata in vigore della legge di riforma e di ristrutturazione dell' Amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.
Restano ferme le disposizioni dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.