LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 marzo 1988, n. 12

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/03/1988
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e dei servizi sociali riconoscendo l' importanza della funzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolta attraverso un' adeguata attività di informazione, consulenza e programmazione di interventi finalizzati.
Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall' articolo 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS stesso, dall' ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza, con particolare riguardo a:
a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato;
b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini;
c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.

Art. 3
 
1. Per l' attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per l' organizzazione dei relativi uffici, l' Amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire tra gli Istituti stessi un importo pari all' 80% della corrispondente disponibilità di bilancio per gli anni di validità della presente legge, sulla base delle seguenti quote percentuali:
78,60% per l' attività svolta; 21,40% per l' organizzazione degli uffici.

2. L' Amministrazione regionale provvederà annualmente a ripartire il restante finanziamento del 20% della predetta disponibilità di bilancio tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all' articolo 2, comma 2.
Art. 4
 
1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3, comma 1, dovrà essere presentata dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, corredata di dati statistici riassuntivi dell' attività svolta da ciascun Istituto nell' anno precedente.
2. Entro la stessa data gli organismi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale dovranno presentare alla predetta Direzione regionale la domanda dei contributi di cui all' articolo 3, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui all' articolo 2, comma 2, da realizzare durante l' anno finanziario in corso all' atto della domanda, e del rendiconto delle iniziative realizzate durante l' anno precedente.
Art. 5
 
1. Nell' anno 1988 gli organismi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale non sono tenuti a presentare il rendiconto delle iniziative di cui all' articolo 4, comma 2.
Art. 6
 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 34.
Art. 7
 
1. L' onere di cui al precedente articolo 2 fa carico al capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 180 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. All' onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
3. In relazione al disposto del precedente articolo 2, la denominazione del capitolo 5201 del precitato stato di previsione della spesa viene così modificata:
<< Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale >>.

Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.