LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 17

Ulteriore integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 << Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali >> modificata dalla legge regionale 7 novembre 1986, n. 47.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/06/1987
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 1
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 viene aggiunta la seguente frase: << È fatto obbligo ai beneficiari di presentare a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio 1988, una dichiarazione a firma del legale rappresentante delle Associazioni attestante che il contributo concesso è stato impiegato in conformità alle prescrizioni della presente legge >>.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.