Art. 4
Istituzione dei centri di formazione
e relative scuole e corsi
1. L' istituzione presso le Unità sanitarie locali dei centri di formazione di cui alla presente legge è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle previsioni ed agli indirizzi del Piano sanitario regionale.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono autorizzati le scuole ed i corsi di formazione presso i centri medesimi.
3. Ai fini suindicati, l' Unità sanitaria locale è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale dell' igiene e sanità:
- una relazione comprendente la descrizione dei locali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell' attività didattica e del tirocinio pratico;
- lo schema di regolamento, che deve essere conforme a quello previsto dal successivo articolo 7;
- il programma della scuola ovvero del corso, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia, nonché delle modalità di tirocinio pratico;
- l' organigramma del personale impiegato per lo svolgimento dell' attività didattica e del tirocinio pratico.
Art. 5
Consiglio scolastico
1. Presso le Unità sanitarie locali che gestiscono i centri di formazione di cui alla presente legge, è costituito un Consiglio scolastico unico per tutte le scuole e per tutti i corsi ivi operanti.
2. Il Consiglio scolastico è nominato dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale ed è composto da:
- un membro nominato dal Comitato di gestione al suo interno con funzioni di Presidente;
- due membri designati dal Comitato di gestione, anche non componenti dello stesso o dell' Assemblea generale;
- il capo settore cui afferisce il centro di formazione;
- il direttore di ogni scuola e corso istituito;
- un insegnante in rappresentanza di ciascuno dei profili professionali degli operatori di cui alla presente legge;
- un allievo in rappresentanza di ciascuno dei profili professionali degli operatori di cui alla presente legge.
3. Il Consiglio scolastico assicura il coordinamento delle attività didattiche delle scuole e dei corsi allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.
4. Per l' attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma, il Consiglio scolastico provvede:
- a formulare proposte in ordine alla migliore qualificazione della formazione, da attuarsi attraverso metodi didattici, costantemente aggiornati sotto il profilo scientifico ed operativo;
- a fornire indicazioni sulla scelta del materiale didattico;
- ad esprimere parere in ordine alla nomina dei docenti degli insegnamenti teorici;
- a verificare l' effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.
5. In funzione della salvaguardia dell' autonomia didattica e formativa, il Consiglio scolastico nell' esercizio delle sue attribuzioni esprime proposte, indicazioni e pareri vincolanti.
6. Il Consiglio scolastico dura in carica tre anni.
7. I componenti del Consiglio scolastico sono sostituiti, ove vengano meno le condizioni che danno titolo alla nomina nel periodo di durata in carica dell' organismo stesso.
8. Le modalità di nomina del Presidente ed il funzionamento del Consiglio scolastico sono disciplinati con delibera della Giunta regionale che vi provvede entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
9. Nel provvedimento di cui al precedente comma è stabilita la regolamentazione delle assemblee degli insegnanti e degli allievi, avendo riguardo a quanto previsto nel
DPR 31 maggio 1974, n. 416, compatibilmente con la natura e le finalità della scuola.
Art. 6
Consiglio di classe
1. Presso ogni scuola o corso opera il Consiglio di classe, formato dagli insegnanti e dalla rappresentanza degli allievi, per la verifica e la valutazione dei programmi e degli obiettivi educativi, formativi e professionali.
2. Con regolamento successivo approvato dalla Giunta regionale verrà disciplinata la materia di cui al primo comma.
Art. 7
Regolamento - tipo per il funzionamento delle scuole
e dei corsi di formazione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento - tipo per l' organizzazione ed il funzionamento delle scuole e dei diversi corsi di formazione, nonché per:
- l' iscrizione e l' ammissione degli studenti;
- lo svolgimento dell' insegnamento;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- il passaggio da un anno di corso al successivo;
- la valutazione dell' apprendimento;
- i compiti e le attribuzioni del Direttore del corso e del Consiglio degli insegnanti.
2. Ad ogni corso è preposto il Consiglio degli insegnanti ed un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente, appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico - organizzative, di cui all' allegato 1 del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero, in carenza del predetto personale, la direzione è affidata ad un operatore appartenente al profilo degli operatori professionali di prima categoria di cui al citato
DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 8
Altri Enti abilitati
alla gestione di scuole e corsi
1. Le Unità sanitarie locali, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e nel quadro della programmazione del settore, si avvalgono altresì, previa autorizzazione regionale e mediante convenzione, delle scuole autorizzate presso gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40 e 42 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso gli istituti e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché presso la Croce Rossa Italiana, nel rispetto della loro autonomia funzionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 e purché operino sulla base di uno statuto approvato e di un regolamento.
2. Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono stipulate secondo un apposito schema - tipo approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Vigilanza tecnica ed amministrativa
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa sui centri di formazione istituiti od autorizzati a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.
2. La Giunta regionale, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il normale funzionamento delle iniziative formative autorizzate, può disporne la temporanea cessazione e, in presenza di violazione di legge, può revocarne l' autorizzazione.
Art. 10
Finanziamento delle scuole e dei corsi
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento delle attività, inclusi quelli di cui al precedente articolo 8, la Regione provvede, in conformità al Piano sanitario regionale ed a quello annuale di cui al precedente articolo 3, nei modi e nei limiti ivi previsti, con la quota parte del Fondo sanitario nazionale spettante alla Regione.
2. Per l' utilizzo dei fondi assegnati, i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali sono autorizzati ad avvalersi di un funzionario - delegato, ai sensi delle leggi di contabilità vigenti.