LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6

Bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1986 della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1986
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1986 giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1)
Art. 2
 
È approvato in lire 8.148.472.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 10.498.472.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1986-1988 annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 2.717.248.000.000, in termini di competenza, ed in lire 3.834.001.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1986.
È approvato in lire 5.067.248.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.184.001.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1986.
Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1986, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
Sono approvati in lire 2.689.787.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1987 ed in lire 2.741.437.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1988.
È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove Norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1986-1988 (tabella B).
Art. 3
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1986, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 2544, 2545, 7348, 7435, 7436, 7437, 7439, 7440, 7441 e 8757 dello stato di previsione della spesa vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Art. 6
 
Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 7
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 8
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 10
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1500 e 1600 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9500 e 9600 dello stato di previsione della spesa.
Art. 11
 
I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottate dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12
 
Ad integrazione e modifica di quanto disposto dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, 1 comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a stipulare mutui nel triennio 1986-1988 per le finalità e negli importi massimi di seguito specificati:
a) per la realizzazione di opere di viabilità e di infrastrutture di trasporto, anche concorso con le competenti Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché con altri Enti pubblici e con società a prevalente partecipazione pubblica, fino all' importo massimo di:
- lire 50 miliardi nell' anno 1986;
- lire 30 miliardi nell' anno 1987;
b) per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale e precisamente acquedotti, fognature, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e reti di impianti per l' adduzione e la distribuzione di gas metano, nonché per la realizzazione di opere ed interventi di difesa del suolo e di tutela dell' ambiente, anche in concorso con Enti locali e loro consorzi od aziende, nonché società a partecipazione pubblica, fino all' importo massimo di:
- lire 25 miliardi nell' anno 1986, di cui lire 5 miliardi per il finanziamento di interventi ed opere urgenti da effettuarsi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive integrazioni e modificazioni;
- lire 30 miliardi nell' anno 1987 di cui lire 5 miliardi per il finanziamento di interventi ed opere urgenti da effettuarsi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive integrazioni e modificazioni;
- lire 35 miliardi nell' anno 1988;
c) per la realizzazione di opere di ristrutturazione e di adeguamento funzionali di stabilimenti ospedalieri ed altresì per il completamento di stabilimenti ospedalieri sostitutivi di strutture obsolete esistenti, in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale approvato con legge regionale 18 luglio 1985, n. 28:
- lire 10 miliardi nell' anno 1987;
- lire 30 miliardi nell' anno 1988.

I mutui, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno stipulati ad un tasso annuo, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto e mezzo.
Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, su parere del Ministero del commercio con l' estero, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, ed all' articolo 6 della legge 7 febbraio 1956, n. 43, per i mutui di cui al primo comma potrà farsi ricorso al mercato finanziario estero (internazionale). In tale ipotesi i mutui da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, potranno essere stipulati anche in ECU (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera secondo gli usi internazionali, nei controvalori massimi corrispondenti agli importi in lire italiane pure indicati nel primo comma, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al quattordici per cento.
In caso di ricorso al mercato finanziario estero (internazionale), l' Amministrazione regionale, è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio.
Resta confermata, per l' anno 1986, l' autorizzazione disposta con l' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, relativa al mutuo per l' anno 1985 d' importo corrispondente al controvalore in ECU di lire 50 miliardi al tasso annuo iniziale non superiore al quattordici per cento, già autorizzati dal Ministero del tesoro, su parere del Ministero del commercio con l' estero, per la realizzazione di opere di viabilità e di infrastrutture di trasporto, anche in concorso con le competenti Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché con altri Enti pubblici e con società a prevalente partecipazione pubblica.
Per il pagamento e la garanzia dei mutui di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30.
Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente primo comma, comprendenti, nel caso di ricorso al mercato finanziario estero (internazionale), anche gli eventuali oneri di cui al quarto comma, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 615.000 milioni così suddivisi:
per i mutui di cui alla lettera a):
- lire 9.500 milioni nell' anno 1987;
- lire 15.500 milioni in ciascuno degli anni dal 1988 al 2001;
- lire 6.000 milioni nell' anno 2002;
per i mutui di cui alla lettera b):
- lire 5.000 milioni nell' anno 1987;
- lire 11.000 milioni nell' anno 1988;
- lire 17.500 milioni in ciascuno degli anni dal 1989 al 2001;
- lire 12.500 milioni nell' anno 2002;
- lire 6.500 milioni nell' anno 2003;
per i mutui di cui alla lettera c):
- lire 2.000 milioni nell' anno 1988;
- lire 8.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1989 al 2002;
- lire 6.000 milioni nell' anno 2003.

Le rate di ammortamento del mutuo del controvalore in ECU di lire 50 miliardi, di cui al quinto comma, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 110.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 in ciascuno degli anni dal 1986 al 1996.
Art. 13
 
Resta confermata, per l' anno 1986, l' autorizzazione relativa al mutuo o ai mutui dell' importo massimo complessivo di lire 40 miliardi, disposta con legge regionale 9 agosto 1985, n. 35, nella quale viene soppresso il terzo comma dell' articolo 1.
Le rate di ammortamento del mutuo o dei mutui dell' importo massimo complessivo di lire 40 miliardi, di cui al precedente comma, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 76.600 milioni così suddivisi:
- lire 6.800 milioni in ciascuno degli anni 1986 e 1987;
- lire 12.600 milioni in ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Art. 14
 
È prorogata all' anno 1986 l' autorizzazione relativa alla stipulazione del mutuo per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984, disposta dall' articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.