LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 37

Norme di applicazione della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, per l' anno 1986.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/08/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
In deroga a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e limitatamente all' anno 1986:
- i termini di cui agli articoli 2 - primo comma - e 7 si intendono non operanti;
- i termini di cui agli articoli 3 - quarto comma - e 8 - primo comma - si intendono fissati al sessantesimo giorno dall' emanazione delle direttive ed istruzioni dell' Amministrazione regionale;
- i termini di cui agli articoli 4 e 8 - secondo comma - si intendono fissati al sessantesimo giorno dalla presentazione delle istanze di finanziamento.

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.