LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1986, n. 32

Concorso della Regione alla istituzione da parte di Consorzi regionali di garanzia fidi, di un fondo di dotazione per apporti od interventi finanziari a favore delle cooperative di cui all' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1986
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.04 - Cooperazione

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con contributi straordinari fino ad un importo massimo di lire 3.000 milioni alla istituzione, da parte dei Consorzi regionali di garanzia fidi costituiti tra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, di un fondo di dotazione per apporti od interventi finanziari a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti di cui all' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno finanziario 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 8505 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per la istituzione, da parte di Consorzi regionali di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, di un fondo di dotazione da utilizzarsi per apporti od interventi finanziari a favore delle imprese cooperative di produzione e lavoro >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni di provvede:
- per lire 2.000 milioni (lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 1.000 milioni, relative all' anno 1988, mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8505 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.