Art. 1
Al fine di favorire lo sviluppo dell' attività produttiva nel settore dell' artigianato, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) è autorizzato a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 10, in favore di aziende artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane che, contraendo mutui, attuano investimenti per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori nonché per l' acquisto delle aree ovvero dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessari all' attività artigiana.
L' ammontare dei contributi, in misura non superiore al 3% dell' investimento ammissibile, le modalità ed i criteri di erogazione verranno determinati annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dell' artigianato.
Art. 2
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), a decorrere dall' anno 1985, un finanziamento annuale di lire 1.000 milioni per un periodo di dieci anni.
A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8285 con la denominazione: << Finanziamenti annuali all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi annui costanti in favore di aziende artigiane, cooperative artigiane e consorzi tra imprese artigiane che attuano, contraendo mutui, investimenti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul precitato capitolo 8285 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.