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Legge regionale 1 aprile 1985, n. 13

Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla Società << Idrovie SpA >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
 
La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società << Idrovie SpA >> con sede in Roma, avente per finalità la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture idroviarie.
Per le finalità di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere capitale fino ad un massimo di lire 200 milioni mediante sottoscrizione di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Art. 2
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno finanziario 1985 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6855 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Società " Idrovie SpA " >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.