Art. 1
Norma programmatica
L' esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione Friuli - Venezia Giulia è regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Art. 2
Definizione delle attività
È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività, anche in modo non continuativo:
a) accompagnare singole persone o gruppi su qualsiasi terreno in montagna in scalate nonché in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;
b) accompagnare singole persone o gruppi in escursioni sciistiche e sci alpinistiche al di fuori di piste di discesa o di fondo tracciate o servite da impianti di risalita;
c) collaborare per l' organizzazione di corsi e scuole di alpinismo, e di sci alpinismo, nonché, anche in collaborazione con gli organismi scolastici, corsi di introduzione all' alpinismo e di comportamento in montagna;
d) svolgere attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
È aspirante guida alpina chi svolge le attività di cui al precedente comma con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guide alpine.
Art. 3
Autorizzazione regionale
Per l' esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è necessario l' ottenimento dell' autorizzazione regionale, che viene rilasciata previa frequenza con esito favorevole dei corsi - esame nazionali dell' Associazione Guide Alpine Italiane ( AGAI ), ovvero previa frequenza di corsi di formazione professionale di cui al successivo articolo 4 e superamento dell' esame finale sostenuto di fronte alla commissione regionale di cui al successivo articolo 5.
L' autorizzazione regionale ha validità annuale e viene rinnovata mediante pagamento della tassa di concessione regionale di lire 10.000.
La tassa di concessione dev' essere pagata per la prima volta al momento della concessione dell' autorizzazione e ogni anno successivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello di validità.
Art. 4
Corsi di formazione professionale
L' Amministrazione regionale organizza, nell' ambito dei programmi regionali di formazione professionale, in collaborazione con l' Associazione Guide Alpine Italiane ( AGAI ) corsi di formazione professionale per guide alpine e aspiranti guide alpine.
La durata dei corsi, le materie degli stessi, le sedi e le altre modalità di organizzazione vengono determinate con deliberazione della Giunta regionale su proposta formulata di concerto tra la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e la Direzione regionale del turismo.
I candidati che intendono partecipare ai corsi di cui ai precedenti commi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di stati membri della Comunità economica europea;
b) maggiore età;
c) idoneità fisica attestata dai medici di cui all' articolo 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;
d) titolo di studio di scuola media inferiore o, per i nati prima del 1949, di licenza elementare;
e) non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici né dichiarazioni di delinquenza abituale o professionale;
f) buona condotta morale e civile attestata dal sindaco del comune di residenza.
Al termine dei corsi di formazione professionale i candidati devono superare un esame per il conseguimento dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 3, di fronte alla commissione di cui al successivo articolo 5, così distinto:
- riservato agli aspiranti guide per i partecipanti al corso senza alcuna qualifica;
- riservato alle guide per i partecipanti al corso che abbiano ottenuto la qualifica di aspirante guida da almeno quattro anni e che abbiano svolto detta attività per il periodo di almeno tre anni.
Art. 5
Commissione d' esame
La Commissione d' esame di cui al precedente articolo 4 è così composta:
a) il Direttore regionale del turismo o un suo delegato, che funge da presidente;
b) il Direttore del servizio della formazione professionale della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o un suo delegato, che funge da vice - presidente;
c) due guide alpine di cui una esperta in materia di scienze naturali con particolare riferimento alla montagna e un aspirante guida alpina designati dall' AGAI;
d) un medico iscritto alla Federazione italiana medici sportivi, designato dalla stessa Federazione.
Funge da segretario un funzionario dell' Amministrazione regionale.
La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto dell' Assessore regionale al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Art. 6
Elenco regionale
Presso la Direzione regionale del turismo è istituito l' elenco regionale delle guide alpine e delle aspiranti guide, al quale sono iscritti tutti i titolari di autorizzazioni regionali concesse ai sensi dell' articolo 3 della presente legge.
Ogni cinque anni l' iscrizione all' elenco è soggetta a revisione. Per l' ottenimento della nuova iscrizione all' elenco il titolare di autorizzazione regionale è tenuto alla presentazione di un nuovo certificato medico - rilasciato con le stesse modalità previste dal precedente articolo 4, terzo comma, lettera << c >> della presente legge - attestante l' idoneità all' espletamento della professione.
La mancata presentazione del certificato di cui al precedente comma comporta la decadenza dell' autorizzazione e la cancellazione dall' elenco regionale.
Art. 7
Copertura assicurativa
È fatto obbligo, per i titolari di autorizzazione regionale di cui all' articolo 3 della presente legge, di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività connesse con l' esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina.
I massimali di garanzia saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita l' Associazione di categoria.
Art. 8
Tariffe
Le tariffe da applicare nello svolgimento delle attività professionali di cui alla presente legge sono fissate per l' anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, su proposta dell' Associazione Guide Alpine Italiane, della Commissione di cui all'
articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, così modificata:
- un rappresentante dell' AGAI in sostituzione del rappresentante delle associazioni sindacali di categoria.
Art. 9
Sanzioni
Chiunque, nell' ambito del territorio della regione Friuli - Venezia Giulia svolga l' attività di guida alpina e di aspirante guida alpina, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 1.000.000.
La sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata in caso di recidiva.
Il pagamento con oltre venti giorni di ritardo o il mancato pagamento della tassa di concessione di cui al precedente articolo 3, comporta la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 50.000.
La mancata o parziale stipula delle garanzie assicurative, di cui al precedente articolo 7, comporta la applicazione della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 300.000.
Art. 10
Vigilanza e controllo
La vigilanza e controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge spettano alla Direzione regionale del turismo, agli Uffici provinciali del turismo e alle Aziende autonome del turismo.
Art. 11
Norma transitoria
Nella prima applicazione della presente legge le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso della licenza di cui all' articolo 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono chiedere l' iscrizione all' elenco regionale di cui al precedente articolo 6, purché presentino domanda, alla quale deve essere allegato l' originale della licenza di pubblica sicurezza o copia autentica della stessa, alla Direzione regionale del turismo entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Norma di raccordo
Le guide alpine e gli aspiranti guide alpine in possesso dell' abilitazione rilasciata in altra regione dello Stato italiano o in altri Stati membri della Comunità economica europea possono richiedere l' iscrizione all' elenco di cui al precedente articolo 6, purché operanti in modo continuativo nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 13
Disposizione finanziaria
Le spese di funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.