LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 
I Consiglieri regionali, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all' articolo 2 punti 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441.
Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all' articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.
Art. 2
 
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.
L' anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.
Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l' Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede - altresì - in ordine alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo le modalità previste dall' articolo 9 della più volte citata legge 5 luglio 1982, n. 441.
Art. 3
 
In caso di inadempienza degli obblighi imposti dal precedente articolo, esperita la procedura di cui all' articolo 7, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale dà notizia all' Assemblea dell' inosservanza della diffida ivi prevista salve, in ogni caso, le sanzioni disciplinari eventualmente disposte nell' ambito della potestà regolamentare.
Art. 4
 
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all' articolo 1.
A tal fine, il Bollettino Ufficiale della Regione, nel quale sono pubblicate le dichiarazioni suindicate, è reso disponibile per la consultazione da parte dei soggetti predetti.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale hanno, altresì, diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell' articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.