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Indice:
L.R. n. 27/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
14 aprile 1983
, n.
27
Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico - sanitarie.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/04/1983, N. 041
Data di entrata in vigore:
29/04/1983
Materia:
440.05
-
Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per le finalità previste dal primo e dall' ultimo comma dell'
articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3
, così come modificata ed integrata dalla leggi regionali 28 novembre 1979, n. 66 e 28 gennaio 1980, n. 8 limitatamente alla realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in termini di competenza per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8408 con la denominazione: << Oneri relativi alla quota a carico della Regione per la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante o dalla revisione dei prezzi contrattuali, ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del
regolamento CEE numero 1506/76 del Consiglio
del 21 giugno 1976 >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 2
All'
articolo 32 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
, l' espressione << Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 13 >> è sostituita dalla seguente: << Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 13 e 25 >>.
Art. 3
L'
articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
, così come modificato con
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
In aggiunta ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 3 è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.
In alternativa ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 3 è altresì autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100% della spesa ammissibile. >>.
Art. 4
È abrogato l'
articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1977, n. 14
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative