LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19

Applicabilità delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/1983
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica, si precisa che gli interventi finanziari consentiti dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, e dall' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, possono essere disposti anche a favore delle << foresterie >>, di cui al terzo alinea dell' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, (disciplina dei complessi ricettivi complementari) solo qualora dette strutture costituiscano << pertinenza >> di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con le leggi predette. In tale evenienza devono trovar applicazione - per la determinazione dei relativi contributi - la percentuale ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la << foresteria >>.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.