<< Art. 33 bis
L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capilinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 20.000.
All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le Aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.
All' atto della contestazione, è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessivamente dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.
In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.
Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa regionale concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.
Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' Azienda che gestisce il servizio. >>.