LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1

Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1983
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
L' articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, aggiunto dall' articolo 14 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33 bis
 
L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capilinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 20.000.
All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le Aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.
La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All' atto della contestazione, è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessivamente dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.
In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.
Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa regionale concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.
Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' Azienda che gestisce il servizio. >>.

Art. 2
 
L' articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano i trasporti pubblici locali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di variazione del percorso delle autolinee senza l' autorizzazione degli organi competenti;
- da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione degli obblighi previsti dall' articolo 13 della presente legge;
- da lire 250.000 a lire 750.000 per ogni infrazione alle norme e disposizioni riguardanti la sicurezza dell' esercizio;
- da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell' esercizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo e dalla disciplina regionale in materia di trasporti nonché di sanzioni amministrative regionali, si applicano le disposizioni del DPR 11 luglio 1980, n. 753. >>.

Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 34, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata nell' esercizio 1982 la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5552 con la denominazione: << Contributi a favore dei consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee e per l' acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonché per il potenziamento dei servizi >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 516 del precitato stato di previsione.
Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dai seguenti:
<< A richiesta del concessionario che sia un ente pubblico, la concessione dell' esercizio dell' impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo, attestata da apposita deliberazione del competente organo dell' ente pubblico medesimo.
Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione. >>.

Art. 5
 
Il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione. >>.

Conseguentemente, vengono soppressi il settimo e l' ottavo comma dell' articolo 29 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e la denominazione del capitolo 5456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene così modificata: << Spese per l' acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti, nonché l' acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi >>. Sul medesimo capitolo 5456 viene iscritto l' ulteriore stanziamento di lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5588 del precitato stato di previsione.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.