LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 62

Norme di interpretazione autentica e di integrazione delle disposizioni regionali recanti provvidenze per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
340.01 - Sport

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica, nel concetto di << Istituzioni >> di cui all' articolo 3 - ultimo comma, articolo 6 - secondo comma - articolo 12 - primo comma - della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all' articolo 5 - terzo comma - articolo 8 - secondo comma - articolo 14 - primo comma - della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono compresi anche gli Enti, gli Istituti e le Associazioni di carattere privato che in maniera collaterale, rispetto al fine principale, svolgono attività sportiva dilettantistica.
Art. 2
 
Il Capo I della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è integrato dal seguente articolo:
<< Art. 4 bis
 
Le riunioni delle commissioni consultive per lo sport e per le attività ricreative sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con la presenza di un terzo di essi in seconda convocazione. >>.

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.