LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 giugno 1982, n. 41

Funzioni delegate: Assegnazione agli Enti locali degli interessi maturati sulle somme agli stessi accreditate per l' esercizio di funzioni delegate ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto - Utilizzo da parte delle Province dei fondi somministrati per l' esercizio delle funzioni delegate con la legge regionale n. 23/1966 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1982
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.07 - Funzioni delegate

CAPO I
 
Art. 1
 
Gli interessi, che matureranno nel corso dell' esercizio finanziario 1982 e sugli esercizi finanziari successivi sino al 31 dicembre 1984, su tutte le somme versate dalla Regione agli Enti di cui all' articolo 11 dello Statuto per l' esercizio di funzioni delegate sono da considerare acquisiti al Bilancio degli Enti medesimi.
Gli interessi, come sopra acquisiti, sono da considerare a totale copertura delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate e potranno essere utilizzati per attività proprie degli Enti beneficiari.
CAPO II
 
Art. 2
 
Le Amministrazioni provinciali, per far fronte alla corresponsione delle annualità costanti, nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate ad utilizzare i fondi a tale titolo acquisiti, indipendentemente dal vincolo della destinazione delle erogazioni regionali.