LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 23

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 Interventi a favore
della ricerca tecnologica applicata
Art. 1
 
Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 -, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 29 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
CAPO II
 Interventi a favore della ricerca mineraria
Art. 2
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7868 con la denominazione << Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 33 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
La somma indicata nel precedente comma dovrà essere impiegata nei territori terremotati.
L' onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 55 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 18 febbraio 1982.
CAPO III
 Interventi nel settore della pesca marittima
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l' esercizio 1982 e lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
L' onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 7811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l' esercizio 1982 e lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 650 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 250 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' esercizio 1982.
L' onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 34 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
CAPO IV
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale
3 giugno 1978, n. 47
Art. 6
 
Il titolo del Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 è così modificato:
 << Interventi regionali per favorire le iniziative per la
depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze
utilizzate nel ciclo produttivo >>.

Art. 7
 
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 15
 
Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle relative all' impresa agricola e di favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico potrà essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo o di rifiuti comunque residuati.

Gli impianti e le strutture di cui alla lettera a) potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzioni esistenti al 1 gennaio 1975 relativamente alle spese sostenute successivamente alla data del 13 giugno 1976.
Nel caso di consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di impianti collettivi di cui alla lettera a), almeno una delle imprese consorziate deve essere esistente al 1 gennaio 1975. >>

Art. 8
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici. >>.

Art. 9
 
Dopo il primo comma dell' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:
<< Se del caso dovrà essere fatto riferimento alla domanda di autorizzazione all' attuazione del programma di cui all' articolo 2 della legge 29 dicembre 1979, n. 650. >>

Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.