Art. 2
Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi ENLRP, ENTV, ENPMF e UIAI, la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:
a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) assegno perequativo;
c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell' ENTV;
d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.
Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
- acconto previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo d' inquadramento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui ai precedenti commi viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del comma precedente;
b) acconto previsto per l' anno 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
c) importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni.
Al personale di cui al precedente articolo 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il
DPR 16 ottobre 1979, n. 509, viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 12 aprile 1980, la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento alla data predetta, comprensivo di classi e scatti acquisiti.
Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto della applicazione dell' articolo 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del comma precedente;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 408 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, detratto l' importo di cui alla seconda interlinea di cui al precedente comma;
c) la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.
Art. 4
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui all' articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali già in vigore, comprensivo degli acconti di cui all'
articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, è attribuito un assegno personale, non pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento predetto e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al precedente comma verrà assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.
Art. 5
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al precedente articolo 1 presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma, per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.