LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 febbraio 1981, n. 9

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi nelle materie di competenza della Direzione regionale delle foreste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/02/1981
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.02 - Foreste

Art. 1
 
Tutti i pagamenti afferenti le competenze della Direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del Direttore regionale delle foreste - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di consiglieri, ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 
All' articolo 14, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 3) è sostituito dal seguente:
<< 3) il Servizio degli affari amministrativi, del Corpo forestale e del contenzioso, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, di provvedere all' organizzazione dei corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del personale del Corpo forestale, nonché con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo forestale e di curare la trattazione delle contravvenzioni; >>

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.