Al fine previsto dalla lettera d) del precedente articolo 2 possono trovare esecuzione i seguenti interventi:
1) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all' assistenza psico - tecnica nella fase dell' inserimento;
2) contributi per l' adeguamento dei beni strumentali sui posti di lavoro e per l' acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo;
3) contributi, anche mediante forme di leasing, per la costituzione e lo sviluppo di imprese delle quali facciano parte in qualità di dipendenti persone handicappate;
4) contributi per la gestione (in forma diretta o convenzionata) di centri occupazionali sperimentali per soggetti con grave handicap psico - fisico;
5) borse di inserimento guidato, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro, per la formazione e l' integrazione in attività lavorative;
6) assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, per favorire inserimenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano, agricolo e del commercio.