LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87

Iniziative per favorire l' inserimento lavorativo, l' autonomia e l' integrazione sociale delle persone handicappate.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1981
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia, allo scopo di contribuire all' attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, promuove interventi per la prevenzione e per la rimozione delle situazioni di emarginazione e di disagio, nonché metodologie per un reale inserimento sociale e nel mondo lavorativo di coloro che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche (sensoriali e/o motorie) e psichiche.
Gli interventi hanno un carattere integrativo rispetto ad ogni altra previsione normativa nei confronti delle categorie protette.
Art. 2
 
Le finalità di cui al precedente articolo si realizzano con iniziative rivolte a conseguire:
a) l' eliminazione degli ostacoli che provocano ed aggravano lo stato di emarginazione, al fine di consentire l' integrazione sociale ed il mantenimento degli handicappati nell' ambiente normale di appartenenza;
b) l' accesso all' istruzione di ogni ordine e grado;
c) l' accesso alla formazione professionale;
d) l' inserimento lavorativo.

Art. 3
 
Le iniziative elencate al precedente articolo 2 sono promosse dai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle Unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, per essere gestite - anche mediante convenzioni con idonei soggetti privati - dalle Unità locali predette ai sensi dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
Le Unità locali della regione, mediante la costituzione di appositi Comitati nell' ambito di rispettiva competenza, assicurano la partecipazione all' elaborazione ed all' attuazione delle iniziative delle associazioni degli handicappati e degli operatori, nonché, limitatamente ai problemi dell' inserimento lavorativo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, in collaborazione con i competenti Uffici provinciali del lavoro.
CAPO II
 Interventi specifici
Art. 4
 
Rientrano nelle iniziative di cui al precedente articolo 2, lettera a), contributi per:
1) abbattimento di barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle abitazioni;
2) fornitura di sussidi tecnici e di attrezzature per il mantenimento nel normale ambiente di vita;
3) sperimentazione di modalità di partecipazione di handicappati ad attività sociali di carattere ricreativo, sportivo e culturale;
4) adeguamento e fruizione agevolata di mezzi pubblici di trasporto, attuazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche e attivazione di specifici servizi.

Art. 5
 
Gli obiettivi indicati alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 si realizzano mediante l' attuazione dei principi e dei disposti specifici di cui alla normativa regionale in materia di diritto allo studio e di ordinamento della formazione professionale.
In particolare, in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 10/1980, saranno attuati interventi per favorire l' effettuazione di seminari e corsi rivolti all' orientamento ed alla formazione permanente dei docenti per un adeguamento della scuola ai bisogni formativi degli allievi affetti da minorazioni e verranno altresì sostenute iniziative in ordine all' assegnazione di idoneo personale per l' assistenza individuale agli handicappati inseriti, nonché per attività pratico - manuali espressive e per altre forme di integrazione educativa atte a facilitare l' inserimento e l' apprendimento nelle scuole di ogni ordine e grado.
In via più generale ed organica, a tutela e a sostegno dell' integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap potranno essere promossi interventi coordinati a mezzo di equipes pluridisciplinari e di centri diurni ed ambulatoriali.
Art. 6
 
Al fine previsto dalla lettera d) del precedente articolo 2 possono trovare esecuzione i seguenti interventi:
1) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all' assistenza psico - tecnica nella fase dell' inserimento;
2) contributi per l' adeguamento dei beni strumentali sui posti di lavoro e per l' acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo;
3) contributi, anche mediante forme di leasing, per la costituzione e lo sviluppo di imprese delle quali facciano parte in qualità di dipendenti persone handicappate;
4) contributi per la gestione (in forma diretta o convenzionata) di centri occupazionali sperimentali per soggetti con grave handicap psico - fisico;
5) borse di inserimento guidato, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro, per la formazione e l' integrazione in attività lavorative;
6) assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, per favorire inserimenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano, agricolo e del commercio.

Art. 7
 
L' intervento di cui al punto 5 del precedente articolo 6 non è compatibile con la contribuzione di cui al punto 3 del medesimo articolo.
L' inserimento guidato è seguito da un apposito gruppo di lavoro aziendale, in collegamento con il Comitato competente costituito ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della presente legge.
La borsa di inserimento ha di norma durata non superiore ad un anno. È rinnovabile, fino al completo inserimento del beneficiario, per il periodo massimo di un altro anno e previo parere favorevole del gruppo di lavoro aziendale e del Comitato di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 8
 
L' assunzione parziale degli oneri sociali prevista al punto 6) del precedente articolo 6 è rapportata al grado di invalidità del soggetto assunto dall' azienda e consiste in contributi non eccedenti il 60% degli oneri previdenziali ed assistenziali mensili relativi al dipendente medesimo.
Art. 9
 
I benefici indicati al precedente articolo 6 sono applicabili anche alle imprese cooperative associanti handicappati in misura non inferiore al 20% dei soci - dipendenti e non superiore di regola al 50% dei soci dipendenti.
L' assunzione degli oneri previdenziali e assistenziali sarà totale se gli handicappati facenti parte della cooperativa risentiranno di una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi, ferme restando le percentuali di cui al comma precedente.
CAPO III
 Progettazione degli interventi, loro finanziamento e
indagine conoscitiva sugli handicappati
Art. 10
 
Per l' attuazione degli interventi di cui al Capo II della presente legge, le Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali curano, d' intesa con i Comuni interessati, la raccolta e l' elaborazione delle iniziative ed inoltrano alla Regione, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, appositi progetti, indicando il numero e le caratteristiche degli handicappati, il numero e la qualificazione del personale occorrente, la spesa presunta.
La Giunta regionale, sentito il Comitato degli Assessori per i servizi sociali, provvede ai relativi finanziamenti ripartendo i fondi all' uopo disponibili in bilancio, fino alla concorrenza massima dell' 80% sulla spesa totale prevista da ciascun progetto.
All' atto del riparto potranno essere individuati criteri prioritari, con riguardo alla specificità delle iniziative, al grado di invalidità ed al numero dei destinatari.
Per consentire l' esercizio delle funzioni demandate alle Unità locali i Comuni trasferiranno alle medesime le risorse finanziarie necessarie, il cui utilizzo avverrà nel rispetto dell' articolo 147 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno le Unità locali inviano alla Regione una relazione analitica sulle iniziative attuate nell' anno precedente con il concorso finanziario regionale.
Art. 11
 
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Regione attua con la collaborazione degli Enti locali territoriali un' indagine conoscitiva sulla dimensione quantitativa e qualitativa del problema degli handicappati residenti nel suo territorio e sui servizi operanti o in programma nel settore.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per la realizzazione dell' indagine di cui al precedente comma, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire e a divulgare, anche attraverso l' accesso ai mezzi di informazione di massa, la conoscenza nella regione dei problemi dell' handicap.
Il concorso finanziario di cui al comma precedente può riguardare anche iniziative già attuate nell' anno 1981 nell' ambito delle manifestazioni per l' Anno internazionale dell' handicappato.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 12
 
Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera a) e d), 4 e 6 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3329 con la denominazione: << Interventi per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di emarginazione degli handicappati, nonché rivolti a conseguire l' inserimento lavorativo degli stessi >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede come segue:
- per lire 450 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 10 - Partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 150 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, II comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 13
 
Per le finalità previste dall' articolo 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- alla Categoria III il capitolo 3255 con la denominazione: << Spese dirette per la realizzazione di un' indagine conoscitiva sul problema degli handicappati, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire ed a divulgare la conoscenza dei problemi dell' handicap >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l' esercizio 1981;
- alla Categoria IV il capitolo 3330 con la denominazione: << Contributi per la realizzazione di un' indagine conoscitiva sul problema degli handicappati, nonché per iniziative, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolte ad approfondire ed a divulgare la conoscenza dei problemi dell' handicap >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 70 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 14
 
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei capitoli 3255, 3329 e 3330 istituiti con i precedenti articoli 12 e 13 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
CAPO V
Art. 15
 
Ai fini della concessione dei contributi alle Associazioni dei donatori di sangue, di cui al precedente articolo 10, vengono utilizzate, per l' anno 1981, le domande presentate dalle Associazioni medesime ai sensi e con le procedure della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.