Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un' anticipazione di lire 300 milioni a favore dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all' articolo 9, primo comma, punto 3) della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
L' anticipazione sarà rimborsata dall' Ente suddetto in tre annualità di lire 100 milioni a decorrere dal 1982.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 300 milioni per il rinnovo delle attrezzature e delle scorte delle aziende agricole di cui all' articolo 9, primo comma, punto 3) della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 4
Per l' attuazione dei progetti di attività assunti dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) od a questo demandati dalla Regione o da altri Enti pubblici o privati, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nel limite del 98% dell' importo, i finanziamenti ad esso concessi se il relativo onere è a carico della Regione.
Art. 5
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, fino all' 80%, l' importo del contributo concesso dalla Comunità Economica Europea o dallo Stato all' ERSA per la realizzazione di opere o strutture agricole.
L' anticipazione è erogata sulla base della decisione comunitaria o del decreto statale di concessione e dovrà essere rimborsata entro 5 giorni da ciascun incasso della provvidenze comunitaria o statale e nella stessa percentuale dell' importo ottenuto da parte della Regione.
Art. 6
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato a concedere la garanzia fidejussoria sulle operazioni di mutuo a tasso agevolato per miglioramenti fondiari relativi a realità situate nel territorio della regione i cui proprietari siano tali in forza di un contratto di vendita con patto riservato dominio stipulato a termini della
legge 25 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure nel caso in cui la parte alienante sia stato l' Ente nazionale per le Tre Venezie ( ENTV ).
Art. 7
L' onere complessivo di lire 2.700 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 7246 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.700 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 8
Per la concessione dell' anticipazione prevista dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7453 con la denominazione: << Anticipazioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all' articolo 9, primo comma, punto 3) della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Per il rimborso della suddetta anticipazione, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, per il periodo 1982/1983, viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 914 con la denominazione: << Rientro dell' anticipazione concessa, a favore dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, per le spese connesse al primo anno di gestione dei beni di cui all' articolo 9, primo comma, punto 3) della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni.
Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981/1983, viene elevato, per il periodo 1982-1983, di lire 200 milioni.
Il rimborso dell' ulteriore quota di lire 100 milioni verrà acquisito ai corrispondenti capitoli del bilancio per l' esercizio 1984.
Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981/1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7353 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per il rinnovo delle attrezzature e delle scorte delle aziende agricole di cui all' articolo 9, primo comma, punto 3) della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 10
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983 di cui lire 2 miliardi per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7452 con la denominazione: << Anticipazioni all' ERSA dei contributi comunitari e/o statali per la realizzazione di opere e strutture agricole >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2 miliardi per l' esercizio 1981.
A detta spesa si fa fronte con l' entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma del citato articolo 5.
Di conseguenza, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981/1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 913 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse all' ERSA dei contributi comunitari e/o statali per la realizzazione di opere e strutture agricole >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2 miliardi per l' esercizio 1981.
Art. 11
Per la concessione all' ERSA, ai fini di cui al precedente articolo 6, di un contributo ad integrazione dell' apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' ultimo comma dell'
articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7349 con la denominazione: << Contributo all' ERSA ad integrazione del fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' ultimo comma dell'
articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6852 del precitato stato di previsione corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.