LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

TITOLO I
 Disposizione generale
Art. 1
 
La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell' articolo 32 della stessa, nonché con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l' organizzazione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, disciplina l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli Uffici del medico e veterinario provinciali - eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale - sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al Titolo III della presente legge.
TITOLO II
 Attribuzioni riservate alla Regione
Art. 2
 (Ordinanze contingibili ed urgenti)
Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.
Art. 3
 (Autorizzazioni)
Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio di:
a) case di cura private;
b) istituti medici, reparti ed ambulatori, considerati dall' articolo 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
d) macelli pubblici e privati.

Compete, pure, al Presidente della Giunta regionale la autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall' articolo 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.
Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio di case di cura private.
Per l' attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 4
 (Attività nell' interesse dei privati)
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.
Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.
Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.
Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.
Art. 5
 (Servizio farmaceutico)
Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dalla Giunta regionale, la quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i Comuni, le Unità sanitarie locali interessate e gli Ordini dei Farmacisti competenti per provincia.
Entro il termine fissato dalla Giunta regionale, i Consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni, che trasmettono senza indugio al Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale ed all' Ordine Provinciale dei Farmacisti, i quali esprimono il previsto parere entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare.
Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Art. 6
 (Conferimento di sedi farmaceutiche)
I concorsi per l' assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l' esercizio privato di nuova istituzione, ovvero, comunque, vacanti, sono indetti dalla Giunta regionale.
I concorsi si svolgono per provincia.
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario con qualifica di dirigente del ruolo unico della Regione, in veste di Presidente;
- da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia scelto su terna proposta dal Rettore dell' Università;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su terna proposta dall' Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;
- da un farmacista o medico designato dalla Regione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
L' approvazione delle graduatorie spetta, altresì, alla Giunta regionale.
I nominativi degli assegnatari definitivi vengono comunicati all' Unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.
TITOLO III
 Attribuzioni dell' Unità Sanitaria Locale
CAPO I
 Igiene pubblica, profilassi,
medicina legale, ecologia
Art. 7
 (Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:
a) all' inquinamento dell' aria;
b) all' inquinamento delle acque;
c) all' inquinamento del suolo;
d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616.
Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;
7) la verifica dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
9) la polizia mortuaria;
10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

Art. 8
 (Medicina legale)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:
- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
- l' accertamento medico - legale di controllo per l' invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;
- l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell' invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;
- l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull' esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.
In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.
L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.
Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.
Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.
CAPO II
 (Servizio farmaceutico)
Art. 10
 (Disciplina del servizio farmaceutico,
vigilanza e controllo)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) l' autorizzazione all' apertura od all' esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;
2) l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;
3) l' autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;
4) la pronuncia di decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
5) la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
6) l' indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
7) l' erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali;
8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell' apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;
9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale;
11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;
12) l' approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;
14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l' assistenza farmaceutica.

Art. 11
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all' 8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all' articolo 39 della presente legge.
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell' Unità sanitaria locale.
In particolare, nell' ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l' attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.
L' attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all' articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell' apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.
CAPO III
 Igiene e polizia veterinaria
Art. 12
 (Igiene, profilassi, vigilanza e controllo)
Le funzioni di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d' igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;
2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità veterinaria;
4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
7) la vigilanza sull' importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l' alimentazione animale;
10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull' impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all' alimentazione umana;
12) la vigilanza sull' esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) la vigilanza sull' assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull' utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
17) l' attuazione degli adempimenti disposti dall' autorità sanitaria statale nelle materie di cui all' articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l' Unità sanitaria locale organizza il settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:
a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;
b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l' ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;
c) igiene dell' allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l' igiene dei ricoveri animali anche in relazione all' ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l' ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull' utilizzazione degli animali da esperimento; per l' educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;
d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l' assistenza zootecnica, per la fecondazione artificiale, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività.

Art. 13
 (Strutture ed organi competenti all' esercizio)
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.
In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.
L' attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.
Art. 14
 (Attività operative in materia di profilassi veterinaria
obbligatorie e volontarie)
Per assicurare il servizio per l' esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall' autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all' Albo professionale.
L' attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.
I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.
Art. 15
 (Attività veterinarie multinazionali)
Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all' individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell' Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:
a) l' ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l' esportazione all' estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;
b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;
c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Art. 16
 (Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento,
preparazione e produzione delle carni per
l' esportazione)
L' Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l' esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.
Art. 17
 (Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali,
derattizzazione e di profilassi antirabbica)
Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l' eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l' incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.
Il predetto personale è assicurato dall' Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l' esercizio delle mansioni espletate e, nell' ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.
Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell' organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.
Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l' attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.
L' esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.
CAPO IV
 (Disposizioni varie)
Art. 18
 (Attribuzioni del Comitato di gestione
dell' USL)
I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del Titolo II della presente legge, sono attribuiti al Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale.
Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.
Art. 19
 (Attribuzioni del Sindaco)
Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.
Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.
Art. 20
 (Delega di funzioni sanzionatorie)
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.
Altresì, per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.
Art. 21
 (Prestazioni medico - legali erogate
su richiesta di privati)
I sanitari dipendenti dell' Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.
Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell' articolo 4 della presente legge.
Art. 22
 (Funzioni già di competenza
dei Consorzi provinciali antitubercolari)
Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell' Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.
Art. 23
 (Laboratori provinciali di igiene e profilassi)
In attesa della individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d' utenza, i laboratori provinciali d' igiene e profilassi sono gestiti dall' Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l' intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.
Art. 24
 (Interdisciplinarietà)
Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente Titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale, comunque interessati.
TITOLO IV
 Organismi collegiali
Art. 25
 (Commissione regionale per la disciplina
e lo sviluppo dei servizi trasfusionali)
È istituita presso la Direzione regionale dell' igiene e sanità la Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.
La stessa provvede ai compiti previsti dall' articolo 1 della legge 14 luglio 1967, n. 592 ed è organo consultivo della Regione e delle Unità sanitarie locali in materia di servizi trasfusionali.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dall' Assessore regionale all' igiene e sanità o per sua delega da un funzionario della Direzione regionale in veste di Presidente;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione;
- dai dirigenti dei Centri trasfusionali, di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592;
- da un rappresentante della Società Italiana di Immunoematologia Associazione Italiana dei Centri Trasfusionali;
- da un rappresentante dell' Associazione Volontari Italiani del Sangue ( AVIS );
- da un rappresentante di ognuna delle Associazioni di donatori, regolarmente costituita e operante nella Regione, purché con numero di iscritti non inferiore a 10.000 unità e con almeno 7.500 donazioni annuali;
- da un rappresentante del Servizio Sanitario delle Forze armate;
- da un rappresentante della CRI.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 26
 (Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti dall' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 27
 (Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)
Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico di cui all' articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.
In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.
La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.
Art. 28
 (Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità
all' impiego dei gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità all' impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dal direttore regionale dell' igiene e della sanità, in veste di Presidente;
- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.
La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 29
 (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato
medico per le patenti di guida per autoveicoli e
natanti)
Le Commissioni sanitarie previste dall' articolo 481 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall' articolo 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l' Unità Sanitaria Locale cui appartiene il capoluogo di provincia.
Le Commissioni sanitarie sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell' articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.

Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall' Unità sanitaria locale.
Art. 30
 (Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all' articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall' articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.
Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
Art. 31
 (Commissioni sanitarie per l' accertamento
dell' invalidità civile)
Ai compiti previsti dall' articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 32
 (Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento dell' invalidità civile)
Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;
- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione può avvalersi delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.
Art. 33
 (Commissioni sanitarie per i ciechi civili)
Ai compiti previsti dall' articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio, le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 34
 (Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 35
 (Commissioni sanitarie per
l' accertamento del sordomutismo)
Ai compiti previsti dall' articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni sanitarie per l' accertamento del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 36
 (Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento del sordomutismo)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l' interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 37
 (Collegio medico per l' accertamento della compatibilità
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
Ai compiti previsti dall' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.
I collegi medici dell' Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 38
 (Commissioni tecniche per i gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall' articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni tecniche dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 39
 (Commissioni per il servizio farmaceutico)
Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:
- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne formulate dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 40
 (Commissioni di controllo delle farmacie)
Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;
- da un farmacista designato dall' Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 41
 (Commissione consultiva
in materia di assistenza zooiatrica)
Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- da un funzionario appartenente all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un rappresentante dell' Ordine provinciale dei veterinari;
- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.

La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.
La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.
Art. 42
 (Membri supplenti, durata in carica
e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)
In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.
Le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, durano in carica per un triennio - eccezione fatta per le Commissioni di cui all' articolo 40, che durano in carica per un biennio - alla scadenza del quale sono rinnovate totalmente nei componenti non di diritto.
In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.
Art. 43
 (Compensi)
Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Ai componenti compete, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari.
Art. 44
 (Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.
Art. 45
 (Soppressione di organi collegiali)
Sono soppressi i Consigli provinciali di sanità, previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 257, le Commissioni di cui agli articoli 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 46
 (Norma transitoria)
La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1 ottobre 1981.
Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell' attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.
TITOLO V
 Norme finali e finanziarie
Art. 47
 (Norme finanziarie)
Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Art. 48
 (Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione
di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili)
Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1981.
Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.
Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l' articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.