TITOLO II
Attribuzioni riservate alla Regione
Art. 2
(Ordinanze contingibili ed urgenti)
Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.
Art. 3
(Autorizzazioni)
Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio di:
a) case di cura private;
b) istituti medici, reparti ed ambulatori, considerati dall' articolo 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
d) macelli pubblici e privati.
L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.
Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio di case di cura private.
Per l' attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 4
(Attività nell' interesse dei privati)
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.
Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.
Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.
Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.
Art. 5
(Servizio farmaceutico)
Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dalla Giunta regionale, la quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i Comuni, le Unità sanitarie locali interessate e gli Ordini dei Farmacisti competenti per provincia.
Entro il termine fissato dalla Giunta regionale, i Consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni, che trasmettono senza indugio al Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale ed all' Ordine Provinciale dei Farmacisti, i quali esprimono il previsto parere entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare.
Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Art. 6
(Conferimento di sedi farmaceutiche)
I concorsi per l' assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l' esercizio privato di nuova istituzione, ovvero, comunque, vacanti, sono indetti dalla Giunta regionale.
I concorsi si svolgono per provincia.
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario con qualifica di dirigente del ruolo unico della Regione, in veste di Presidente;
- da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia scelto su terna proposta dal Rettore dell' Università;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su terna proposta dall' Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;
- da un farmacista o medico designato dalla Regione.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
L' approvazione delle graduatorie spetta, altresì, alla Giunta regionale.
I nominativi degli assegnatari definitivi vengono comunicati all' Unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.
TITOLO IV
Organismi collegiali
Art. 25
(Commissione regionale per la disciplina
e lo sviluppo dei servizi trasfusionali)
È istituita presso la Direzione regionale dell' igiene e sanità la Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dall' Assessore regionale all' igiene e sanità o per sua delega da un funzionario della Direzione regionale in veste di Presidente;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione;
- dai dirigenti dei Centri trasfusionali, di cui all' articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592;
- da un rappresentante della Società Italiana di Immunoematologia Associazione Italiana dei Centri Trasfusionali;
- da un rappresentante dell' Associazione Volontari Italiani del Sangue ( AVIS );
- da un rappresentante di ognuna delle Associazioni di donatori, regolarmente costituita e operante nella Regione, purché con numero di iscritti non inferiore a 10.000 unità e con almeno 7.500 donazioni annuali;
- da un rappresentante del Servizio Sanitario delle Forze armate;
- da un rappresentante della CRI.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 26
(Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti dall'
articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.
La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 27
(Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)
Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.
In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.
La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.
Art. 28
(Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità
all' impiego dei gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità all' impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dal direttore regionale dell' igiene e della sanità, in veste di Presidente;
- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.
Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.
La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 29
(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato
medico per le patenti di guida per autoveicoli e
natanti)
Le Commissioni sanitarie sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell' articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.
Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall' Unità sanitaria locale.
Art. 30
(Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
Art. 31
(Commissioni sanitarie per l' accertamento
dell' invalidità civile)
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 32
(Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento dell' invalidità civile)
Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione può avvalersi delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.
Art. 33
(Commissioni sanitarie per i ciechi civili)
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.
La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 34
(Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 35
(Commissioni sanitarie per
l' accertamento del sordomutismo)
Le Commissioni sanitarie per l' accertamento del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 36
(Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento del sordomutismo)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l' interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 37
(Collegio medico per l' accertamento della compatibilità
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
Ai compiti previsti dall'
articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.
I collegi medici dell' Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 38
(Commissioni tecniche per i gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'
articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni tecniche dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 39
(Commissioni per il servizio farmaceutico)
Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:
- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne formulate dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 40
(Commissioni di controllo delle farmacie)
Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;
- da un farmacista designato dall' Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 41
(Commissione consultiva
in materia di assistenza zooiatrica)
Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- da un funzionario appartenente all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un rappresentante dell' Ordine provinciale dei veterinari;
- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.
La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.
La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.
Art. 42
(Membri supplenti, durata in carica
e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)
In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.
Le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, durano in carica per un triennio - eccezione fatta per le Commissioni di cui all' articolo 40, che durano in carica per un biennio - alla scadenza del quale sono rinnovate totalmente nei componenti non di diritto.
In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.
Art. 43
(Compensi)
Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Ai componenti compete, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari.
Art. 44
(Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.
Art. 45
(Soppressione di organi collegiali)
Art. 46
(Norma transitoria)
La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1 ottobre 1981.
Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell' attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.