LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1981, n. 29

Norme procedurali ed interventi regionali in materia di infrastrutture di comunicazione e trasporto e di viabilità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1981
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
430.02 - Viabilità

CAPO I
 Interventi finanziari nel settore della viabilità
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società Autovie Venete SpA quote annue costanti di lire 1.000 milioni ciascuna per un periodo di dieci anni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell' autostrada Udine - Tarvisio in prossimità di Udine e dei relativi raccordi alla viabilità ordinaria, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.
L' Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare, anche in più riprese e nella misura complessiva di lire 10.000 milioni, la propria partecipazione azionaria nella predetta Autovie Venete SpA mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.
Le predette quote saranno erogate annualmente in unica soluzione con riferimento agli esercizi di stanziamento, indipendentemente dall' andamento dei lavori, restando nella facoltà dell' Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l' impiego del finanziamento.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione di opere stradali di raccordo, di scorrimento e di penetrazione urbana nell' ambito del territorio comunale.
Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni nell' esercizio 1981.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, fino alla concorrenza complessiva di lire 920 milioni, le spese sostenute dalle Province della regione nell' anno 1980 in occasione del censimento della circolazione sulle strade provinciali effettuate nell' interesse della Regione.
Art. 5
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XII - il capitolo 5651 con la denominazione: << Finanziamenti alla Società Autovie Venete SpA per l' aumento del capitale sociale da destinare alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell' autostrada Udine - Tarvisio in Comune di Udine e dei relativi raccordi alla viabilità ordinaria - fondi legge 546/77 >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 29 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 6
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI, il capitolo 5587 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Pordenone a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione di opere stradali di raccordo, di scorrimento e di penetrazione urbana nell' ambito del territorio comunale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 30 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 7
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 31 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 8
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 920 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 512 con la denominazione: << Rimborso alle Province della regione di spese sostenute nell' anno 1980 in occasione del censimento della circolazione sulle strade provinciali effettuate nell' interesse della Regione >> e con lo stanziamento di lire 920 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 920 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO II
 Norme procedurali
Art. 9
 
In via transitoria, fino all' entrata in vigore della nuova normativa di adeguamento della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, per l' esecuzione di opere nelle materie indicate dall' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, si applicano le disposizioni contenute nel presente Capo.
Art. 10
 
Le attribuzioni relative alla progettazione, all' esecuzione, alla direzione dei lavori e all' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo per le opere da eseguirsi dalla Regione nelle materie indicate al precedente articolo 9, sono esercitate, ai sensi e per gli effetti del Capo V della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Art. 11
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, come modificato dalla legge regionale 23 giugno 1980, n. 18, è ulteriormente integrato con le seguenti lettere:
<< f) nuove opere di infrastrutture di comunicazione e trasporto fuori dei centri abitati, anche se comprendenti tratti all' interno di detti centri;
g) opere marittime e portuali non di competenza statale. >>

Art. 12
 
La sezione quarta del Comitato tecnico regionale, di cui all' articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, è competente per le opere nelle materie indicate dal precedente articolo 9.
In luogo di quanto previsto dall' articolo 26 della citata legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 86, i funzionari regionali facenti parte della sezione quarta del Comitato sono due, designati rispettivamente dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e dalla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio.
Art. 13
 
Relativamente alle opere nelle materie indicate dal precedente articolo 9, le attribuzioni previste nell' articolo 28 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono esercitate dal Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e attività emporiali e quelle previste nell' articolo 29 della stessa legge regionale sono esercitate dal Direttore del competente Servizio della medesima Direzione.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.