LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 20

Istituzione dell' Ufficio del difensore civico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/05/1981
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

TITOLO I
 Istituzione dell' Ufficio del difensore civico
Art. 1
 Istituzione
È istituito nella Regione Friuli - Venezia Giulia l' Ufficio del difensore civico.
L' Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 2
 Designazione e nomina
Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.
La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Art. 3
 Requisiti
Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
Art. 4
 Incompatibilità
Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:
a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5
 Durata in carica, decadenza e revoca
Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
Quando si verifichi una delle cause d' incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.
La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell' Ufficio del difensore civico.
Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all' insediamento del suo successore.
Art. 6
 Indennità di funzione
Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali.
Il difensore civico può essere iscritto, a domanda, al fondo di previdenza per i consiglieri regionali.
Art. 7
 Dotazione organica, assegnazione del personale
e decentramento dell' Ufficio
La dotazione organica dell' Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza.
Nell' organizzazione dell' ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
Qualora il difensore civico ravvisi l' esigenza del funzionamento dell' Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell' Amministrazione regionale.
L' assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d' intesa con il difensore civico, nell' ambito del ruolo unico del personale regionale.
TITOLO II
 Funzioni e poteri dell' Ufficio
del difensore civico
Art. 8
 Funzioni
A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:
- l' Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l' adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.
L' azione del difensore civico può essere estesa d' ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l' intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.
Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull' attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.
Art. 9
 Poteri
Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.
L' intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.
Per l' espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d' ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.
Qualora il difensore civico, nell' esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l' obbligo di farne rapporto all' Autorità giudiziaria.
TITOLO III
 Procedimento di attuazione
della funzione di difensore civico
Art. 10
 Modalità d' intervento
Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l' intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l' istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all' ufficio competente - abbiano ricevuto dall' Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.
Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della Regione, chiede al responsabile d' ufficio di procedere congiuntamente all' esame della pratica nel termine di dieci giorni.
In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell' ufficio e tenuto conto delle esigenze dell' ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.
Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.
Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Art. 11
 Rapporto con gli organi
statutari della Regione
Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:
a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull' attività svolta nell' anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell' esame da parte del Consiglio;
b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

L' Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d' informazione, le attività ed i risultati dell' Ufficio del difensore civico.
Art. 12
 Diritti dei consiglieri regionali
I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell' Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.
Art. 13
 Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.