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Indice:
L.R. n. 2/1981
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
16 gennaio 1981
, n.
2
Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSSLL.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/01/1981, N. 004
Data di entrata in vigore:
19/01/1981
Materia:
320.01
-
Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05
-
Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Ai fini dell' emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al
terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14
, il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1 luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
A decorrere dalla data indicata nel comma precedente sono soppressi gli enti ospedalieri ed i consorzi socio - sanitari di cui alla
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58
.
L'
articolo 24, ottavo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14
è sostituito dal seguente:
<< Con effetto dal 1 luglio 1981 la
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58
è abrogata. >>.
Art. 2
Qualora all' atto della soppressione dell' ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l' attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 3
Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative