TITOLO I
Procedure della programmazione regionale
Art. 1
La Regione e la programmazione
La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell' intera comunità, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.
A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.
La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell' ambito delle proprie competenze.
Art. 2
Ruolo della Regione e dei Comprensori
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce ai Comprensori funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale.
Art. 3
Partecipazione alla programmazione
I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.
Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, oltre che del concorso degli Enti locali, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.
Art. 4
Piano regionale di sviluppo
La Regione predispone il piano regionale di sviluppo per la durata di un triennio.
Ogni anno, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo ricostituendone la medesima estensione triennale.
Di norma ogni cinque anni si procederà alla rielaborazione generale del piano regionale di sviluppo avuto riguardo agli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati e ai dati che emergono da una nuova ed organica indagine ricognitiva e conoscitiva della situazione economica e sociale della Regione.
Art. 5
Contenuti del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo:
a) definisce un quadro economico e finanziario di riferimento, basato sull' analisi della situazione economica e sociale della Regione e sulla stima delle risorse disponibili per l' intervento programmatorio pubblico, con specifica considerazione per le risorse proprie della Regione, per le risorse derivabili da programmi dello Stato e per le risorse degli Enti che concorrono all' attuazione del piano;
b) indica gli obiettivi e le azioni programmatiche generali e specifiche, necessarie al loro perseguimento;
c) determina gli interventi da compiere in attuazione delle scelte programmatiche e li inquadra in progetti organici di sviluppo.
Il piano regionale di sviluppo prevede, altresì, il coordinamento degli interventi della Regione con quelli predisposti direttamente dallo Stato, dalle Amministrazioni o dalle Aziende autonome, nonché dalle altre Regioni e con quelli promossi autonomamente dagli Enti locali territoriali nell' ambito delle proprie competenze.
Art. 6
Articolazione del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo si articola nei seguenti documenti:
1. Relazione programmatica generale;
2. Relazione programmatico - finanziaria.
La Relazione programmatica generale, che ha valore di proposta di piano regionale di sviluppo, ha per oggetto:
a) l' analisi della situazione socio - economica della Regione e dei suoi prevedibili sviluppi nell' arco temporale di riferimento del piano regionale di sviluppo;
b) la verifica dello stato di attuazione del piano regionale di sviluppo in vigore a livello di settore e di territorio;
c) il riscontro delle previsioni finanziarie dello Stato e dei piani di settore statali inerenti a interventi nel Friuli - Venezia Giulia al fine del loro raccordo con le linee della programmazione regionale e con le azioni attuative della Regione;
d) la definizione di un quadro di riferimento economico - finanziario ed amministrativo con l' individuazione delle risorse disponibili nel triennio, la specificazione degli obiettivi da perseguire nell' arco del triennio e la corrispondente precisazione delle azioni prioritarie.
La Relazione programmatico - finanziaria:
a) aggiorna, anche alla luce degli elementi emersi in sede di consultazione sulla proposta di piano regionale di sviluppo, i contenuti della relazione programmatica generale;
b) individua i progetti in cui il piano regionale di sviluppo si articola, secondo quanto indicato alla lettera c) del precedente articolo 5;
c) precisa, in connessione con le previsioni del piano finanziario pluriennale di cui alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il quadro definitivo dei mezzi finanziari disponibili e la loro destinazione in rapporto ai progetti indicati.
Art. 7
Presentazione, illustrazione e deposito
della proposta di piano regionale di sviluppo
La proposta di piano regionale di sviluppo, che trova espressione nella Relazione programmatica generale, di cui al punto 1 del precedente articolo 6, è presentata dalla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno e viene illustrata alla Commissione consiliare Affari della Presidenza, Enti locali, Finanze, Bilancio e Programmazione, integrata dai Presidenti di ciascuna delle Commissioni consiliari permanenti.
La proposta di piano regionale di sviluppo è depositata presso l' Ufficio del piano, per un periodo di tre mesi, durante il quale la Giunta procede alla consultazione.
Art. 8
Consultazione, pareri e programmi
I Comprensori, tenendo conto delle indicazioni contenute nella Relazione programmatica generale, provvedono alla raccolta ed al coordinamento delle proposte, dei programmi e dei relativi piani pluriennali delle Comunità montane, della Comunità collinare, dei Comuni e loro Consorzi, e li inquadrano in propri organici programmi, avuto anche riguardo alle indicazioni che saranno fornite in sede di consultazione a livello comprensoriale. Forme e modalità della consultazione saranno stabilite dai Comprensori stessi.
I programmi predisposti dai Comprensori vengono trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il 31 agosto di ogni anno e formano oggetto di specifici momenti di consultazione tra Giunta regionale e gli stessi Comprensori, anche ai fini della determinazione dell' intervento regionale in base all' articolo 54 dello Statuto.
L' Ufficio di piano, su richiesta dei Comprensori, fornirà ogni utile elemento conoscitivo per la migliore predisposizione dei programmi di loro spettanza.
Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.
Art. 9
Trasmissione al Consiglio e approvazione
del piano regionale di sviluppo
La Giunta regionale, tenendo conto delle proposte emerse in sede di consultazione, delle linee della programmazione nazionale contenute nell' annuale Relazione previsionale e programmatica, nonché dell' andamento dell' esercizio finanziario in corso, predispone la Relazione programmatico - finanziaria di cui al punto 2) del precedente articolo 6.
Il piano regionale di sviluppo viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al disegno di legge relativo al piano finanziario pluriennale e al bilancio di previsione, che del piano regionale di sviluppo costituiscono la proiezione finanziaria.
Il piano regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente al piano finanziario pluriennale, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Efficacia del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, dei Comprensori e degli Enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli Enti ed Aziende dipendenti o comunque collegati alla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale ai fini della concessione di finanziamenti regionali.
Il piano regionale di sviluppo costituisce inoltre il quadro di riferimento per le attività proprie degli Enti locali, degli altri Enti pubblici, delle Aziende a partecipazione pubblica e dei privati.
Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.
Art. 11
Ufficio di piano e ruolo
dei Comitati interassessorili
Per l' elaborazione dei documenti del piano regionale di sviluppo la Giunta regionale si avvale dell' attività dell' Ufficio di piano.
Per la predisposizione dei progetti organici di sviluppo e degli altri interventi in cui il piano regionale di sviluppo si articola, la Giunta regionale si avvale dell' apporto dei Comitati interassessorili di cui all'
articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e delle strutture amministrative di coordinamento ad essi corrispondenti.
Art. 12
Presentazione dei programmi di utilizzo
dei fondi da parte dei Comitati interassessorili
I Comitati interassessorili presentano all' Ufficio di piano, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi di utilizzo dei fondi stanziati dal piano regionale di sviluppo in vigore, ivi compresi i fondi derivanti dagli esercizi finanziari precedenti riportati in competenza.
Art. 13
Progetti di sviluppo e caratteristiche degli interventi
I progetti organici di sviluppo possono avere carattere settoriale o intersettoriale e interessare l' intero territorio regionale o singole parti di esso; precisano le caratteristiche degli interventi previsti in termini fisici, economici e finanziari e, ove possibile, ne stimano gli effetti relativi allo sviluppo regionale, e inoltre i tempi e le modalità di attuazione e i necessari riferimenti organizzativi.
Per l' attuazione dei progetti degli interventi nel settore delle opere pubbliche valgono le indicazioni degli articoli 2, 6 e 7, primo comma, della
legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Art. 14
Trasmissione all' Ufficio di piano di dati
e di informazioni
I Comprensori, i Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare e gli altri Enti interessati alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 8, sono pure tenuti a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati statistici necessari per la conoscenza e la valutazione delle caratteristiche degli interventi stessi, i dati relativi alle modalità e ai tempi della loro attuazione e inoltre i dati statistici relativi alla propria attività di bilancio.
Art. 15
Trasferimento di funzioni e conferimento
di deleghe agli Enti locali
Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli Enti locali l' esercizio di funzioni regionali.
La Regione verrà così a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli Enti locali.
Per l' attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuzioni.
TITOLO II
Istituzione di organismi collegati all' attività
di programmazione
Art. 16
Osservatorio del mercato regionale del lavoro
Per fornire il necessario supporto conoscitivo alla Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e della occupazione, è costituito presso l' Ufficio di piano un apposito organismo denominato << Osservatorio del mercato regionale del lavoro >>.
L' Osservatorio, in particolare:
- provvede alla raccolta, alla rilevazione diretta ed alla elaborazione dei dati che riguardano la domanda e la offerta di lavoro nel Friuli - Venezia Giulia;
- concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi regionali che interessano l' occupazione;
- collabora con gli Organi regionali cui compete la programmazione delle attività di formazione professionale ed in particolare con l' IRFoP;
- collabora con la Commissione regionale per l' impiego di cui alla legge 675/ 1977 come modificata dalla legge 479/78, per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera e la riqualificazione professionale dei lavoratori.
Art. 17
Comitato per la direzione dell' Osservatorio
L' Osservatorio è una struttura dell' Ufficio di piano operante sotto la direzione di un apposito Comitato, così composto:
Per l' Amministrazione regionale
1. L' assessore regionale alla pianificazione e al bilancio, che lo presiede;
2. L' assessore regionale all' industria e all' artigianato o un suo delegato;
3. L' assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali o un suo delegato;
4. L' assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione o un suo delegato;
5. Il direttore dell' Istituto regionale della formazione professionale.
Per i lavoratori
6-8. Da tre rappresentanti degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per i datori di lavoro
9-13. Da cinque rappresentanti dei settori imprenditoriali più significativi sul piano occupazionale.
Per il mondo agricolo
14. Da un rappresentante delle organizzazioni sindacali del settore agricolo.
Per gli organismi dello Stato
15. Un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro;
16. Il soprintendente scolastico regionale.
Di volta in volta, in relazione alle materie trattate, il Presidente potrà far intervenire alle riunione del Comitato funzionari, nonché esperti, rappresentanti o delegati delle categorie interessate.
Art. 18
Nomina del Comitato
Il Comitato preposto alla direzione dell' attività dell' Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 19
Comitato consultivo per l' impiego delle risorse
finanziarie e suoi compiti
L'
articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 1
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.
Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;
- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia. >>.
Art. 20
Articolazione del Comitato in Commissioni
e loro relazioni
Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:
a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.
Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.
Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Di esso tiene conto l' Ufficio di piano nella predisposizione della Relazione programmatica generale.
Art. 21
Composizione del Comitato
La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Del Comitato faranno parte:
a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
e) le società finanziarie regionali;
f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
Ruolo delle Province.
Proposte per la ripartizione in Comprensori
Fino a quando la riforma delle autonomie locali non avrà definito natura e funzioni del Comprensorio quale Ente intermedio, i compiti che questa legge assegna ai Comprensori saranno svolti dalle Province.
Ai fini della delimitazione territoriale dei Comprensori la Giunta predisporrà ipotesi di ripartizione della regione per aree vaste e integrate.
Art. 23
Compiti della Direzione regionale
della pianificazione e del bilancio
In attesa della legge di riforma dell' amministrazione regionale, che prevederà l' istituzione dell' Ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio.
Art. 24
Collocazione provvisoria dell' Osservatorio
Fino alla costituzione dell' Ufficio di piano, l' Osservatorio del mercato regionale del lavoro opera presso il Servizio della statistica della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio.
Art. 25
Soppressione del CRES
Art. 26
Comitato zonale di consultazione
Art. 27
Soppressione del Comitato degli Assessori
per la programmazione economica e la pianificazione
urbanistica
Art. 28
Efficacia per l' anno 1981
della Relazione programmatica generale
e della Relazione programmatico - finanziaria
Fino alla approvazione del piano regionale di sviluppo con le procedure previste dalla presente legge e limitatamente all' anno 1981, la Relazione programmatica generale e la Relazione programmatico - finanziaria di cui al piano finanziario pluriennale 1981-1983 della Regione, assumono l' efficacia prevista dal precedente articolo 10.