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Indice:
L.R. n. 77/1980
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
CAPO III
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
23 dicembre 1980
, n.
77
Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/ 1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente << Interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie >>.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/12/1980, N. 130
Data di entrata in vigore:
07/01/1981
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
440.04
-
Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05
-
Acquedotti, acque pubbliche e fognature
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi per l' esecuzione delle opere pubbliche relative ai programmi finanziati dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31, al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.
Art. 2
Gli Enti interessati devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici motivata richiesta di concessione dei benefici previsti dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore per l' esercizio 1980, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, per gli esercizi successivi.
La Giunta regionale provvederà a ripartire i fondi disponibili nei limiti delle somme stanziate con il successivo articolo 4.
Art. 3
L' erogazione dei contributi integrativi di cui all' articolo 1 della presente legge sarà disposta contemporaneamente alla somministrazione dell' anticipazione prevista dal secondo alinea dell'
articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
, e quantificata in ragione del 95% della somma concessa, sulla base di un' attestazione dell' Ente interessato da cui risulti l' insufficienza dei fondi previsti in progetto per revisione prezzi.
Il saldo verrà determinato ed erogato in occasione degli adempimenti previsti dal successivo terzo alinea dell' articolo 5 della predetta legge.
Art. 4
Per le finalità previste dal presente Capo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8379 con la denominazione: << Contributi integrativi per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche finanziate con leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO II
Art. 5
Al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi contrattuali relativa alle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'
articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, è autorizzata, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 3.000 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 3.000 milioni.
Al relativo onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
CAPO III
Art. 6
Al
primo comma, lettera a) dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
, dopo le parole << trattamento dei liquami >> vengono aggiunte le seguenti parole: << nonché per l' acquisizione di idonei impianti esistenti >>.
Art. 7
All'
articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68
è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Per l' acquisizione di impianti di trattamento dei liquami, di cui all' articolo 3, lettera a), è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100% della spesa ammissibile. >>
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative