Entro il trentesimo giorno antecedente la data di cui al primo comma del precedente articolo il Presidente di ciascun ECA - previa deliberazione del rispettivo Comitato amministratore - presenta al Sindaco del proprio Comune, sia per l' ECA sia, separatamente, per ciascuna delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza concentrate o amministrate dall' Ente stesso:
1) l' inventario dei beni;
2) l' elenco delle carte, dei titoli e dei documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio; limitatamente all' ECA anche i titoli ed i documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;
3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell' Ente;
4) l' ultimo consuntivo deliberato;
5) il bilancio di previsione relativo all'anno 1981 ovvero all' ultimo triennio comprendente l' anno 1981;
6) l' elenco del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con specificazione dei ruoli, livelli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;
7) il regolamento, con annessa pianta organica del personale dell' Ente;
8) l' elenco dei collaboratori con rapporto di lavoro non subordinato alla data anzidetta;
9) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
10) il contratto per il servizio di tesoreria.
Ove non sussistano i presupposti per l' attuazione di uno o più degli adempimenti sopra elencati, il Comitato amministratore dovrà darne atto nell' apposita deliberazione.
Qualora il Presidente dell' ECA non presenti la documentazione prevista entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Sindaco incarica il segretario comunale a provvedere entro i successivi trenta giorni.