LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 novembre 1980, n. 59

Assunzioni di personale a tempo determinato per lo svolgimento dei corsi nei centri di formazione professionale dell' IRFoP.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/11/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
L' Istituto Regionale per la Formazione Professionale è autorizzato ad operare annualmente assunzioni a tempo determinato, in aggiunta al personale assegnato, per la parte di attività che non può essere svolta da quest' ultimo e fino al livello necessario per la gestione del piano di formazione professionale approvato dalla Giunta regionale e affidato all' Istituto.
Art. 2
 
Il Consiglio di Amministrazione dell' IrFoP stabilisce annualmente, sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 52 della legge regionale 48/1975 ed in attuazione dell' articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, il numero delle assunzioni necessarie, le qualifiche da ricoprire, le modalità ed i criteri di selezione degli aspiranti.
In ogni modo può farsi luogo alle predette assunzioni solamente nelle seguenti ipotesi:
1. integrazione del personale necessario allo svolgimento dei corsi nei centri di formazione professionale;
2. svolgimento di corsi in località che non siano sede di centri permanenti;
3. supplenza del personale temporaneamente assente limitatamente al periodo di assenza;
4. svolgimento di attività formative di carattere straordinario e particolare.

Art. 3
 
I rapporti di lavoro sono stipulati per il tempo necessario all' attività istituzionale dell' IRFoP e alla loro scadenza cessano ad ogni effetto.