Ha titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della presente legge il personale in servizio di ruolo presso i sottoelencati enti, limitatamente a quello addetto ai servizi di seguito indicati, in data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti ad espletamento di concorsi pubblici, anche riservati, nonché di procedure selettive pubbliche di cui al
terzo comma dell' articolo 3 del DPR 27 marzo 1969, n. 130:
A) Province, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i servizi di protezione materno - infantile ed ogni altro presidio sanitario extra - ospedaliero;
B) Comuni, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, con esclusione di quello addetto al servizio di farmacia;
C) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico - sanitari con esclusione del personale utilizzato nei servizi socio - assistenziali, compreso invece tutto il personale addetto ai Consorzi provinciali antitubercolari;
D) Enti ospedalieri, fatte salve le previsioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo 8 della presente legge per il personale addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, e con esclusione di quello esclusivamente addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienico - sanitari o comunque non inerenti a funzioni in materia igienico - sanitaria;
E) Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori.
Ha inoltre titolo il personale in servizio alla data del 20 dicembre 1979 presso gli Enti di cui alla lettera C) del precedente primo comma in posizione di comando, distacco o assegnazione, purché in servizio di ruolo presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato e già addetto ai servizi sanitari, che formuli apposita istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.