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Indice:
L.R. n. 46/1980
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Leggi regionali
Legge regionale
2 settembre 1980
, n.
46
Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/09/1980, N. 090
Data di entrata in vigore:
02/09/1980
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
In via d' interpretazione autentica, all'
articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, s' intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all'
articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 3
Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai Comuni e dalle Comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla Segreteria Generale Straordinaria, sono riconosciuti urgenti.
Art. 4
Ai fini della quantificazione del costo delle opere, di cui all'
articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
e della lettera a) del precedente articolo 2 della presente legge, i contributi, così come determinati ai sensi degli articoli 46 e 47, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, sono integrati da una entità equivalente alla differenza fra il loro ammontare e quello risultante dall' ulteriore aggiornamento degli stessi, con riferimento alla data di consegna dei relativi lavori all' impresa appaltatrice.
La consegna dei relativi lavori avrà luogo, sulla base di un programma predisposto - d' intesa con i Comuni interessati - dalla Segreteria Generale Straordinaria, con cadenze bimestrali.
Per le opere di cui ai precedenti commi, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio viene integralmente sostituito dalla corresponsione della quota differenziale di cui al precedente primo comma.
Le anticipazioni, di cui al successivo articolo 5, non incidono né diminuiscono la quota predetta.
Art. 5
In deroga all' articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l' erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell' inizio dell' esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.
Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.
In deroga all'
articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
, per le opere di cui agli articoli 10 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, e 1 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull' intero prezzo contrattuale.
Art. 6
Il
primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, è così sostituito:
<< Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>
Art. 7
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria.
Art. 8
Il
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24
, è così sostituito:
<< Nella Segreteria Generale Straordinaria è costituito l' Ufficio operativo centrale, composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della Giunta regionale, con incarico a tempo determinato. >>
Art. 9
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24
, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio regionale per l' esercizio 1980.
Art. 10
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative