LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/12/1979
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
Nel primo comma dell' articolo 1 e nel terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la parola << quadriennio >> viene sostituita con la parola << triennio >>.
Nel secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la parola << quadriennale >> viene sostituita con la parola << triennale >>.
Nel quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, come integrato con l' articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, la parola << triennio >> viene sostituita con la parola << biennio >>.
Art. 2
 
Nell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall' articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, e dall' articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, al quinto comma viene aggiunto il seguente periodo:
<< Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all' esercizio scaduto sono determinate con decreto dell' Assessore alle finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti >>.

Il sesto comma dello stesso articolo 5 viene sostituito dal seguente:
<< Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto residui per non più di 3 anni o di 5 anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economie di spesa, salva la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori. >>

Art. 3
 
All' articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 come integrato dall' articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, il terzo comma viene sostituito dal seguente:
<< Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell' esercizio, il Tesoriere è autorizzato a commutare d' ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi. >>

Art. 4
 
Le somme via via trasferite - ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, dell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8 e del primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 - oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerati provenienti dal penultimo esercizio precedente quello in cui le somme stesse vanno trasferite.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma, nell' esercizio finanziario 1979 le somme provenienti dagli esercizi 1977 e precedenti, trasferite sulla competenza dell' esercizio stesso, vengono considerati provenienti dall' esercizio 1978 a tutti gli effetti.
Art. 5
 
Le norme di cui al precedente articolo 1 inizieranno a trovare applicazione con l' aggiornamento del piano finanziario pluriennale predisposto contestualmente al bilancio annuale di previsione per l' esercizio 1980.
La norma di cui al secondo comma del precedente articolo 4 ha effetto dal 1 gennaio 1979.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.