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Indice:
L.R. n. 67/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
6 dicembre 1979
, n.
67
Acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i Vigili del Fuoco impegnati nella ricostruzione.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 06/12/1979, N. 130
Data di entrata in vigore:
21/12/1979
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare attrezzature e mezzi tecnici da mettere gratuitamente a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e di Pordenone per l' impiego nelle attività di soccorso ed assistenza a favore delle popolazioni sinistrate, comprese le attività ai programmi di ricostruzione.
Art. 2
L' acquisto delle attrezzature e dei mezzi di cui allo articolo precedente viene deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, su proposta dell' Assessore delegato per i problemi della ricostruzione che si avvale a tal fine di una apposita Commissione formata dal Segretario Generale per la ricostruzione, dai Comandanti dei Vigili del Fuoco delle Province di Udine e Pordenone e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
La Commissione di cui al comma precedente esprime altresì il parere di congruità sul costo delle attrezzature e dei mezzi. Al collaudo degli stessi provvede l' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Art. 3
I rapporti conseguenti all' attuazione della presente legge saranno disciplinati da apposita convenzione.
Art. 4
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5414 con la denominazione: << Spese per l' acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone impegnati nell' attività di soccorso, di assistenza e di ricostruzione nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative