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Legge regionale 7 giugno 1979, n. 26

Finanziamento agli Enti ospedalieri per l' acquisto di attrezzature per la dialisi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/06/1979
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri contributi in conto capitale fino al 100% della spesa prevista per l' acquisto di attrezzature sanitarie, nonché per l' esecuzione di opere di adattamento e ristrutturazione di locali, necessarie per l' istituzione ed il potenziamento di presidi di dialisi nell' ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare.
Art. 2
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire all' Assessorato dell' Igiene e della Sanità entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
La Giunta regionale approva, su proposta dell' Assessore all' Igiene e Sanità, tenuto conto delle richieste degli enti interessati, il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più importanti ed urgenti.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 4
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 320 milioni per l' esercizio finanziario 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il Capitolo 7617 con la denominazione << Contributi in conto capitale agli Enti Ospedalieri per l' istituzione e il potenziamento di presidi di dialisi >> e con lo stanziamento di lire 320 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 320 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 320 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.