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Indice:
L.R. n. 23/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
4 giugno 1979
, n.
23
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 maggio 1973, n. 43 e 27 maggio 1978, n. 45, in materia di asili - nido.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/03/1979, N. 057
Data di entrata in vigore:
05/03/1979
Materia:
310.04
-
Asili-nido e scuole materne
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L'
articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell' asilo - nido.
Gli asili - nido debbono essere dotati di personale qualificato, sufficiente e idoneo a garantire l' assistenza sanitaria e psico - pedagogica al bambino, nonché di personale addetto ai servizi.
Fino all' emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale degli asili - nido, il personale qualificato deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente per l' infanzia o di maestra di scuola materna o di abilitazione magistrale.
Al personale qualificato e a quello addetto ai servizi non possono essere affidati incarichi non rientranti nelle mansioni della rispettiva categoria. >>
Art. 2
L'
articolo 24 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43
, è soppresso.
Art. 3
All'
articolo 1 della legge 27 maggio 1978, n. 45
, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' emigrazione riferisce entro il 31 maggio di ogni anno alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del piano regionale degli asili - nido. >>
Art. 4
All'
articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45
, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Il Consiglio comunale o l' Assemblea consorziale, acquisito obbligatoriamente il parere del Comitato di gestione di cui all'
articolo 18 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43
, determina annualmente l' ammontare delle rette di frequenza, tenendo conto delle locali condizioni socio - economiche e diversificando le rette medesime in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie e alla composizione dei rispettivi nuclei.
Dovrà essere inoltre prevista l' assegnazione di posti gratuiti per i bambini appartenenti a famiglie che si trovino in particolari e comprovate situazioni di disagio economico. >>
Art. 5
All'
articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45
, è aggiunta la frase << e tenendo conto, fra l' altro, sia della ricettività degli asili - nido, sia delle condizioni socio - economiche locali >>.
Art. 6
La
legge regionale 25 luglio 1977, n. 39
, è abrogata.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative