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Indice:
L.R. n. 13/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
7 aprile 1979
, n.
13
Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/04/1979, N. 039
Data di entrata in vigore:
07/04/1979
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Dopo l'
articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12
, è inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
L' Amministrazione regionale, entro i limiti delle proprie competenze, fissati dagli articoli 21 e 23 del
DPR 25 novembre 1975, n. 902
, è altresì autorizzata:
a) ad eseguire interventi atti a prevenire esondazioni di corsi d' acqua;
b) ad eseguire, nei porti e nelle vie di accesso ai medesimi, interventi atti a garantirne la sicurezza ed a prevenire incidenti alla navigazione;
c) ad eseguire, nei corpi idrici della regione, gli interventi di carattere urgente, atti a prevenire danni ecologici, salva l' azione di rivalsa verso eventuali responsabili. >>
Art. 2
Gli oneri previsti dall'
articolo 1 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12
, così come inserito con il precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 8208 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 8208 viene così modificata: << Spese per l' assunzione di opere atte a prevenire calamità naturali, di opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, a seguito di dette calamità, nonché di interventi atti a garantire la sicurezza dei porti e della navigazione ed a prevenire danni ecologici >>.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative