LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 86

Modifiche della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e interpretazione autentica dell' articolo 3.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1979
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, s' intende che tutti i progetti di opere pubbliche non espressamente elencati dalle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, sono approvati in via definitiva dagli enti pubblici competenti o che ne assumono l' iniziativa e non sono quindi soggetti ad alcun controllo o parere tecnico previsto da leggi statali o regionali.
Art. 2
 
La rubrica dell' articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, è sostituita dalla seguente:
 << Disposizioni transitorie >>

Allo stesso articolo 13 viene aggiunto il seguente secondo comma:
<< Le norme dei precedenti articoli 10 e 11 concernenti l' erogazione del finanziamento e l' accertamento dello stato d' avanzamento dei lavori, si applicano, su richiesta, anche ai procedimenti in corso, intendendosi automaticamente modificate le eventuali diverse disposizioni contenute negli atti amministrativi. >>

Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, la parte che va dalle parole << due funzionari regionali >> fino alle parole << per la sezione terza >>, è sostituita dalla seguente:
<< - funzionari regionali, designati dagli Assessorati competenti e precisamente:
a) due funzionari designati dall' Assessorato dei lavori pubblici per la sezione prima;
b) tre funzionari designati dall' Assessorato dei lavori pubblici, dall' Assessorato della pianificazione e del bilancio e dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana per le sezioni seconda e quarta;
c) due funzionari designati dall' Assessorato dei lavori pubblici e dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana per la sezione terza >>.