LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1978, n. 52

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, concernente interventi a favore della pesca marittima.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1978
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, la lettera a) viene così sostituita:
<< la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l' inadeguatezza tecnica; possono tuttavia essere ammesse a contributo anche le domande relative a nuovi pescherecci non destinati alla sostituzione di altri vetusti, quando il richiedente non abbia mai ottenuto in precedenza sovvenzioni pubbliche allo stesso titolo >>.

Art. 2
 
L' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, viene così sostituito:
<< Prima che sia decorso il termine di quattro anni, ovvero - limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e g) del primo comma - di dieci anni dalla data di concessione dei contributi previsti nel presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare motivato dell' Assessore regionale all' industria ed al commercio.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, sono ammissibili a contributo solo le domande relative all' installazione di apparati motori nuovi. >>

Art. 3
 
All' articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente secondo comma:
<< I contributi di cui al comma precedente possono altresì essere concessi a favore dei Comuni. >>

Art. 4
 
Nel primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, la lettera d) viene così sostituita:
<< la realizzazione, l' ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici >>.

Art. 5
 
Dopo l' art. 6 ter della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, viene inserito il seguente:
<< Art. 6 quater
 
Le provvidenze statali di cui all' articolo 17 della legge 12 maggio 1977, n. 192, volte a facilitare la progettazione, la costruzione, l' ampliamento e l' adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi, verranno erogate a favore delle cooperative della pesca, degli enti e delle imprese individuali e collettive di molluschicoltura nelle misure e con le modalità previste dalla presente legge. >>

Art. 6
 
Le modifiche e le integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, previste dalla presente legge si applicano anche alle domande relative all' esercizio finanziario 1978.
Art. 7
 
In relazione al disposto dell' articolo 3 della presente legge, la denominazione del capitolo 7641 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi in conto capitale a favore di pescatori iscritti da almeno tre anni negli appositi registri e che esercitano la pesca direttamente e prevalentemente nella Regione, di allevatori e di molluschicoltori, singoli od associati, e di Comuni, per la costruzione, l' acquisto, la sostituzione, l' ammodernamento, il rinnovo ed il miglioramento dei mezzi idonei all' esercizio della loro attività, nonché alle Cooperative e loro Consorzi, ai Consorzi di pescatori ed allevatori ed ai Comuni per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e commercializzazione del prodotto, di locali per la lavorazione, di impianti frigoriferi e di mezzi di trasporto >>.
In relazione al disposto dall' articolo 4 della presente legge, la denominazione del capitolo 7642 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978- 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi in conto interessi su finanziamenti a favore dei pescatori, degli allevatori e dei molluschicoltori, singoli od associati, per la costruzione, preferibilmente presso cantieri della Regione, di motopescherecci di stazza lorda fino a 35 tonn. e per l' acquisto di carature di pescherecci entro gli stessi limiti di stazza; per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto e per la custodia delle attrezzature da pesca e da allevamento, di locali idonei alla lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione del ghiaccio, nonché dei mezzi di trasporto del pescato; per la realizzazione, l' ampliamento ed il miglioramento di vivai di molluschi, di impianti di vallicoltura, di bacini per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, ivi comprese le attrezzature per i controlli microbiologici e chimici >>.
Art. 8
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7641 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 300 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della medesima legge, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 29, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, l' ulteriore spesa di lire 200 milioni, con decorrenza dall' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7655 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 200 milioni.
Alla spesa complessiva di lire 500 milioni autorizzata con i precedenti primo e terzo comma si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).