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Indice:
L.R. n. 34/1977
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
8 luglio 1977
, n.
34
Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione ed il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici, e apistici e delle relative produzioni nella regione.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 08/07/1977, N. 066
Data di entrata in vigore:
08/07/1977
Materia:
210.04
-
Zootecnia
450.02
-
Pesca - Acquacoltura
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Gli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366, vengono estesi, per quanto compatibili e con gli stessi criteri applicativi, alla promozione dell' incremento e del miglioramento degli allevamenti e delle produzioni avicola, cunicola e apistica, nonché ittica nelle acque interne e nelle valli da pesca.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per finanziare le iniziative di cui all' articolo 1 della precitata
legge 29 giugno 1929, n. 1366
, a beneficio degli allevamenti sopra indicati ed a favore, per quanto di competenza, delle Associazioni provinciali degli allevatori della regione Friuli - Venezia Giulia, del Consorzio cooperativo fra produttori avicoli della Regione Friuli - Venezia Giulia, dei Consorzi tra apicoltori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, del Consorzio regionale tra apicoltori del Friuli - Venezia Giulia e dei Consorzi tra vallicoltori.
Art. 3
I contributi previsti dal precedente articolo 2 potranno essere concessi anche per il finanziamento di programmi di attività svolti nell' anno 1976.
Art. 4
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
La predetta spesa di lire 210 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l' esercizio 1977.
Al maggior onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative