LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 1977, n. 15

Disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale del Centro regionale per la sperimentazione agraria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1977
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale
210.01 - Agricoltura

CAPO I
 Norme generali
Art. 1
 
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Centro regionale per la sperimentazione agraria sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 2
 
Il personale del Centro è assegnato ad un ruolo unico che si articola nelle seguenti qualifiche funzionali:
- Dirigente
- Consigliere
- Segretario
- Coadiutore
- Agente tecnico
- Commesso

Con regolamento interno da emanarsi, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verranno indicate, nell' ambito delle qualifiche funzionali, le diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per l' indicazione delle mansioni e delle specializzazioni, si dovrà tener conto dei criteri seguiti per la formulazione del regolamento di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 3
 
La dotazione organica del Centro, suddivisa per qualifiche funzionali, è specificata nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 4
 
Il direttore del Centro è nominato dal Consiglio di amministrazione del Centro, previo pubblico concorso per titoli ed esami riservato a laureati in materie scientifiche attinenti l' attività del Centro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ad eccezione del limite di età, abbiano prestato, in settori inerenti a quelli istituzionali del Centro, per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato, ovvero abbiano esercitato per un uguale periodo attività professionale negli stessi settori.
Al direttore spetta il trattamento economico tabellare previsto al 10 anno della qualifica dirigenziale.
Art. 5
 
Per l' accesso alle qualifiche del ruolo del Centro, ferma restando l' applicabilità delle norme contenute nella parte II - Titolo II e nell' articolo 93 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verranno emanati appositi regolamenti interni.
Art. 6
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto, dalla data di inquadramento ovvero di nomina nel ruolo del Centro, rispettivamente all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ( ENPDEDP ) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali ( INADEL ) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ).
Il personale di cui al successivo articolo 8, che alla data d' inquadramento risultasse iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha diritto di optare - entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge - per il mantenimento della predetta iscrizione.
Art. 7
 
Presso il Centro è costituito un organo collegiale con la composizione e le competenze previste dall' articolo 96 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
CAPO II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 8
 
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio alle dipendenze del Centro ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, ed il personale che, essendo stato assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Centro, presti servizio, alla medesima data, da almeno un anno, è inquadrato, a decorrere dal 1 settembre 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera in cui ha prestato attività presso il Centro, purché in possesso dei requisiti previsti per l' accesso alla qualifica medesima, ad eccezione del limite di età nonché, per i dipendenti già appartenenti alla carriera ausiliaria, del titolo di studio. La posizione tabellare d' inquadramento viene determinata con le modalità previste dall' articolo 98, quinto comma e seguenti, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Per l' attribuzione della posizione tabellare successiva a quella di inquadramento si applica il disposto dell' articolo 98, penultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all' articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione non può comunque avere effetto anteriore alla data di inquadramento, indicata al precedente comma.
Art. 9
 
Il personale della Regione e degli Enti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del Centro con la qualifica funzionale e la posizione tabellare in godimento presso l' Ente di provenienza, maturata fino alla data dell' effettivo inquadramento presso il Centro.
Ai fini dell' attribuzione delle successive posizioni tabellari, detto personale conserva i diritti maturati all' atto dell' inquadramento presso gli Enti di provenienza nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 10
 
Il personale dello Stato o di altri Enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno un anno in posizione di comando presso il Centro, può, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del Centro, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e con la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento.
Art. 11
 
Il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno un anno la propria attività presso il Centro in base ad una borsa di studio a carico del Centro stesso, può, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, eccezion fatta per quello di cui alla lettera c), essere inquadrato, previo superamento di un esame colloquio, nella posizione tabellare prevista per lo stipendio iniziale della qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto. Ai fini della attribuzione di eventuali aumenti periodici tabellari, il servizio prestato presso il Centro anteriormente all' inquadramento è valutato per intero e per non più di cinque anni.
Le modalità per lo svolgimento dell' esame colloquio e la composizione della Commissione sono stabilite con apposito regolamento interno da emanarsi entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 
L' inquadramento nel ruolo del Centro del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica di inquadramento, per il personale di cui all' articolo 8, è valutata l' anzianità maturata nella carriera corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento; il personale di cui agli articoli 9 e 10 conserva l' anzianità maturata presso l' amministrazione di provenienza nella qualifica funzionale o carriera corrispondente a quella di inquadramento.
Art. 13
 
Nella prima attuazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall' articolo 4, il direttore del Centro può essere nominato, previa comparazione dei titoli, tra il personale inquadrato ai sensi della presente legge nella qualifica di consigliere con almeno 5 anni di effettivo servizio nella predetta qualifica e che sia in possesso del diploma di laurea in materie scientifiche.
Art. 14
 
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge farà carico al bilancio del Centro.