Art. 1
In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione ed erogazione dei benefici previsti da leggi regionali nel settore dell' edilizia abitativa, i richiami al reddito, nei casi in cui per l' accertamento dello stesso si faccia rinvio alla disciplina tributaria, si intendono riferiti al reddito quale risulta dalla prescritta dichiarazione fatta ai fini tributari.
Nel caso in cui il reddito definito ai fini tributari risulti superiore al limite fissato dalle leggi regionali, l' Amministrazione regionale procederà all' annullamento del provvedimento di concessione del contributo ed al conseguente recupero delle somme erogate.
Per le finalità di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare entro tre mesi dalla data in cui l' accertamento del reddito diviene definitivo, e, comunque, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della dichiarazione, apposito certificato del competente ufficio dell' Amministrazione finanziaria che attesti il reddito risultante in sede di definizione, o, nel caso in cui questa non sia intervenuta, lo stadio della relativa pratica.
Art. 2
I Comuni, nel caso in cui abbiano notizie, in sede di applicazione degli articoli 44 e 45 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600, che il reddito di coloro che hanno ottenuto la concessione dei benefici previsti da leggi regionali nel settore dell' edilizia abitativa è superiore al limite fissato dalle leggi stesse, sono tenuti a darne tempestiva segnalazione all' Amministrazione regionale, la quale disporrà l' annullamento della concessione ed il conseguente recupero delle somme erogate.
I richiedenti, nella domanda di concessione del contributo regionale, devono indicare pure il domicilio fiscale proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.
Per le finalità di cui al primo comma, l' Assessorato dei lavori pubblici comunicherà annualmente ai Comuni interessati l' elenco dei beneficiari del contributo regionale.
L' elenco di cui al comma precedente verrà affisso all' Albo pretorio del Comune per un periodo di almeno quindici giorni.
Art. 3
Le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma e 2 si applicano nei confronti dei richiedenti che ottengono la concessione del contributo regionale posteriormente all' entrata in vigore della presente legge.