Art. 1
Limitatamente ai Comuni colpiti dagli eventi sismici dell' anno 1976 gli interventi per opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di soccorso e le altre opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350 e alla
lettera b) dell' articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, integrata con
legge regionale 17 luglio 1976, n. 32, sono decisi dall' Assessore regionale ai lavori pubblici sulla base del verbale di sopralluogo che, fra l' altro, accerterà la sussistenza dei presupposti per l' intervento medesimo.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui al primo comma, sono approvati, anche in sanatoria, dal Direttore regionale dei lavori pubblici o da un Direttore di servizio da lui designato in via generale. Allo stesso funzionario è altresì demandata la stipulazione dei contratti e l' impegno della spesa sull' apposito capitolo del bilancio regionale.
Per gli interventi per i quali sia prevista una spesa non superiore a 75 milioni le attribuzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate anche dal Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente.
L' Assessore riferisce alla Giunta regionale sugli interventi eseguiti.
All' esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del RD 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto RD.
La decisione di cui al precedente primo comma comporta la pubblica utilità dell' opera e l' urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Art. 2
Alle opere di prevenzione, quando non sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, si applicano le disposizioni vigenti per le opere regionali.
Art. 4
Per le opere, i lavori e le forniture di cui alla presente legge, il cui costo non superi l' importo di lire 50 milioni, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori sostituisce ad ogni effetto il collaudo.
Art. 5
Limitatamente alle esigenze relative al terremoto del 1976, per il ripristino della viabilità, la demolizione di edifici o manufatti pericolanti, l' asportazione delle macerie, lo sgombero di massi incombenti o frane, le opere di prevenzione - ove sussista pericolo per la pubblica incolumità - l' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire, se necessario, a pubbliche amministrazioni che - previa autorizzazione della Regione - vi provvedano direttamente, veicoli, attrezzature e materiali.
Considerata l' urgenza di tali interventi, al noleggio o all' acquisizione di quanto necessario si potrà provvedere con il ricorso alla trattativa privata prescindendo anche da eventuali previsti pareri.
Per le spese occorrenti potranno essere emesse aperture di credito a favore di funzionari regionali a ciò delegati, anche per la liquidazione, in sanatoria, di impegni assunti dopo il 10 settembre 1976, entro il limite massimo di lire 100 milioni.