Art. 1
Per le finalità previste dalla
legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985.
L' onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976. Conseguentemente, lo stanziamento di detto capitolo viene elevato, per il piano 1976-1979, a lire 1.450 milioni di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 3 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 4
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla
legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il comitato tecnico consultivo, di cui all'
articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed al commercio, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti degli imprenditori commerciali, di cui uno della grande distribuzione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
c) da tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
d) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
e) da un rappresentante dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia.
In caso di assenza o impedimento dell' Assessore all' industria ed al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell' assessorato dell' industria e del commercio o il suo sostituto.
I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' assessorato dell' industria e del commercio.