LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1976, n. 61

Interventi e norme relative al settore distributivo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1976
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 Norme di integrazione e modificazione
della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9
Art. 1
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985.
L' onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l' esercizio 1976. Conseguentemente, lo stanziamento di detto capitolo viene elevato, per il piano 1976-1979, a lire 1.450 milioni di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 3 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Il limite massimo del contributo di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è fissato nella misura del 6% annuo dell' importo del mutuo.
Art. 3
 
Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è così modificato:
<< A favore delle imprese di spedizione, dei commercianti all' ingrosso e dei rappresentanti con deposito che effettuino la costruzione o l' attrezzatura dei locali per l' esercizio della loro attività è ammesso a contributo il limite di spesa di lire 750 milioni. >>

Art. 4
 
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed al commercio, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti degli imprenditori commerciali, di cui uno della grande distribuzione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
c) da tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
d) da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
e) da un rappresentante dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia.

In caso di assenza o impedimento dell' Assessore all' industria ed al commercio, assume la presidenza il direttore regionale dell' assessorato dell' industria e del commercio o il suo sostituto.
I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' assessorato dell' industria e del commercio.
Art. 5
 
Il comitato di cui all' articolo precedente è sentito anche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.
CAPO II
 Ulteriore finanziamento della legge regionale
27 novembre 1967, n. 26, capo IV,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
 
Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 3.900 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6612 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento di lire 3.900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 5/b dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
CAPO III
 Ulteriore finanziamento del capo II
della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30
Art. 8
 
Per le finalità previste dal capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979 fa carico al capitolo 6625 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 1.400 milioni.
All' onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 5/a dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO IV
 Contributo straordinario
alla Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAU
ed al Comune di Marano Lagunare
Art. 9
 
Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976-1979, con decorrenza dall' esercizio 1977, la spesa complessiva di lire 3 miliardi quale contributo straordinario per il completamento delle opere di infrastruttura della Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAU e la spesa complessiva di lire 1 miliardo per la realizzazione del mercato ittico allo ingrosso del Comune di Marano Lagunare.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 sono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 6633 con la denominazione: << Contributo straordinario alla Zona Annonaria Commerciale Udinese - ZAU per il completamento delle opere di infrastrutture >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi;
- capitolo 6634 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Marano Lagunare per la realizzazione del mercato ittico all' ingrosso >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

All' onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (elenco n. 5 - progetti - interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali).