CAPO III
Disposizioni finanziarie
Art. 4
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 5304 con la denominazione: << Contributi in conto interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini della
legge 5 luglio 1928, numero 1760 per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla
legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1880 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-79, di cui lire 470 milioni per l' esercizio 1976.
Alla spesa complessiva di lire 1880 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 6, dell' elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi al 1979 sino al 1997 incluso graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 5
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6350 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ad aziende agricole nonché alle cooperative di produzione ed a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici colpiti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 4, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' onere relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 6
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.
L' onere di lire 1.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-1979 a lire 2.400 milioni, di cui lire 600 milioni per l' esercizio 1976.
Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di lire 1.000 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 3, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 7
L' onere di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l' esercizio 1976, fa carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio regionale per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 80 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente la denominazione del citato capitolo 5031 viene modificata come segue: << Eventuali oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concesse dalla Regione in base alle seguenti leggi regionali: art. 2 LR 12.7.1975, n. 11; art. 1, ultimo comma, LR 11.11.1965, n. 24; art. 3, LR 5.8.1966, n. 18; art. 8, LR 29.12.1965, n. 33 e art. 6, LR 28.12.1971, n. 67; art. 2 LR 24.12.1969, n. 44; art. 4 LR 19.8.1969, n. 31; art. 11 LR 21.11.1972, n. 49; art. 4, primo comma, LR 30.7.1974, n. 34; art. 4, secondo comma, LR 30.7.1974, n. 34; art. 9 LR 11.6.1975, n. 30; art. 6 LR 22.12.1971, n. 61; art. 3 LR 28.12.1971, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni >> (spesa obbligatoria).
Art. 8
Le operazioni di mutuo e prestito contemplate dalla presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, altri lavoratori manuali della terra, affittuari coltivatori diretti, singoli od associati e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'
articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale garanzia sussidiaria si applica, inoltre, alle operazioni di mutuo assistite da concorso regionale negli interessi a termini della
legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e della
legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni per le quali il contratto condizionato di mutuo venga stipulato dopo l' entrata in vigore della presente legge, nonché alle operazioni di prestito a termini della
legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui erogazione avvenga dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.