LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 giugno 1976, n. 24

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificata con legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, concernente la disciplina dei trasporti nel Friuli - Venezia Giulia e provvidenze regionali per l' incremento dei servizi relativi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1976
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
Il 2 comma dell' articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Al Consorzio del Bacino di traffico possono partecipare le Province ed anche altri Enti pubblici secondo le leggi alle quali gli Enti medesimi sono soggetti. >>

Art. 2
 
Il 5 ed il 6 comma dell' articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:
<< Se al Consorzio del Bacino di traffico partecipa la Provincia, il numero dei rappresentanti ad essa assegnati è di 5 o 10 a seconda che il numero degli abitanti del territorio provinciale facente parte del Consorzio medesimo sia inferiore o superiore a 200.000.
L' elezione dei rappresentanti delle Province avviene con le modalità previste dal 3 comma per i rappresentanti dei Comuni.
Ai rappresentanti della Provincia è attribuito nell' Assemblea consorziale un numero di voti pari al 20% degli abitanti nel territorio provinciale facente parte del Consorzio del Bacino di traffico diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale.
Per gli altri Enti pubblici eventualmente partecipanti al Consorzio, la rappresentanza spetta al Presidente o ad un suo delegato; ad esso è attribuito un numero di voti pari a quello minimo attribuito fra i rappresentanti dei Comuni del Consorzio. >>

Art. 3
 
Il 1 comma dell' articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, che ne ha la presidenza, dal Vicepresidente e da tre a nove membri eletti dall' Assemblea generale. La elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell' Assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. >>

Art. 4
 
L' ultimo comma dell' articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dai seguenti:
<< Lo statuto è deliberato dall' Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato, salvo quanto previsto dall' articolo 5 del DPR 26 giugno 1965, n. 960, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto. >>

Art. 5
 
Al 2 comma dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono aggiunti i seguenti numeri:
<< 13) un rappresentante della Direzione Generale Programmazione Organizzazione e Coordinamento del Ministero dei Trasporti;
14) un rappresentante della Direzione Compartimentale di Trieste del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni >>.

Art. 6
 
Al 1 comma, lettera a), dell' articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dallo articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono soppresse le seguenti parole:
<< effettivamente sostenute e >>.

Art. 7
 
Dopo il 1 comma dell' articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi del presente articolo saranno erogati secondo le modalità indicate nel relativo decreto di concessione. >>

Art. 8
 
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e traffici - Categoria XI, il capitolo 5507 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l' acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonché per il potenziamento dei servizi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Art. 9
 
Dopo il 1 comma dell' art. 39 della LR 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dall' art. 5 della LR 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
<< Per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, detto limite è elevato fino a lire 400 per autobus/km di percorrenze effettuate nelle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, di cui all' articolo 4 della LR 10 maggio 1976, n. 15. >>

Art. 10
 
Dopo l' 11 comma dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dall' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
<< Per l' istituzione e lo svolgimento di collegamenti con autolinee di emergenza per il trasporto di lavoratori, studenti ed in genere di cittadini dei Comuni disastrati dagli eventi sismici del maggio 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali o ai Consorzi dei Bacini di traffico interessati, speciali sovvenzioni, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, fino all' impegno massimo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976-1977. >>

Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato ed integrato con legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, l' ulteriore spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Detta spesa di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1976-1979, a lire 24.500 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1976.
Art. 12
 
All' onere complessivo di lire 10.000 milioni di cui ai precedenti articoli 8 e 11 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e traffici - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 13
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 1154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, viene così modificata: << Contributi a favore dei Consorzi di bacino sulle spese ritenute ammissibili, per la loro costituzione e funzionamento (art. 34, lettera a), LR 6 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni) >>.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.