Art. 1
Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l' attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti.
Art. 2
Le Associazioni di cui al precedente articolo, per ottenere i contributi, sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all' Assessorato degli Enti locali, insieme alla domanda, copia dello Statuto, il programma ed il preventivo annuo di spesa.
Art. 3
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore agli Enti locali, provvede alla ripartizione dei contributi in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell' apposito capitolo di bilancio.
Art. 4
I beneficiari di cui alla presente legge dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario, una relazione sull' attività svolta in riferimento al programma ed al preventivo precedentemente presentati.
La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti o l' irregolarità della stessa potranno comportare anche la revoca da parte dell' Amministrazione regionale dei contributi concessi.
Art. 5
Per l' esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV, è istituito il capitolo 454 con la denominazione: << Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
All' onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di 40 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976 (Rubrica n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e di lire 120 milioni mediante storno dal capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976.