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Legge regionale 15 giugno 1976, n. 18

Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/07/1976
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell' esercizio finanziario 1976 sovvenzioni straordinarie << una tantum >> alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, entro il limite di lire 140 milioni.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2258 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l' esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2254 del medesimo stato di previsione della spesa.