LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1976, n. 10

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente << Interventi regionali per lo sviluppo dell' azienda diretto - coltivatrice >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1976
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.
L' onere di lire 150 milioni, relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1976, fa carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, corrispondente al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1975, facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 150 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità degli esercizi dal 1977 al 2005, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte alla predetta maggiore spesa con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, fino all' esercizio 1976.
Art. 2
 
A modifica di quanto previsto all' articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso d' interesse a carico dei mutuatari viene elevata dall' 1% al 3%.
L' aumento del tasso a carico di cui al precedente comma non si applica nei riguardi delle operazioni di mutuo per le quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati stipulati i contratti di mutuo ovvero siano stati concessi i prescritti nulla osta; a tali mutui si applica il tasso a carico dei beneficiari in vigore precedentemente.
Art. 3
 
L' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi sui prefinanziamenti contratti con Istituti di credito, all' uopo convenzionati, dai soggetti contemplati dall' articolo 1 della presente legge, dall' articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché dall' articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che hanno presentato domanda volta ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi sopraindicate e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e urgenza.
La misura del concorso nel pagamento degli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso applicato dall' Istituto di credito e il tasso agevolato del mutuo.
L' importo di ciascuna operazione non deve essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile a mutuo dall' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio.
Il beneficio di cui al presente articolo può essere concesso - di norma - per anticipazioni di durata non superiore a dodici mesi e comunque cessa con l' estinzione dell' anticipazione contratta che deve avvenire in concomitanza con l' erogazione del mutuo.
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è altresì autorizzato a prestare agli Istituti di credito convenzionati garanzia fidejussoria sulle predette operazioni di prefinanziamento.
Agli oneri conseguenti all' applicazione del presente articolo l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà far fronte con mezzi indicati nel successivo articolo 10. >>

Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.