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Indice:
L.R. n. 56/1975
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
12 agosto 1975
, n.
56
Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/08/1975, N. 056
Data di entrata in vigore:
10/09/1975
Materia:
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione, restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di servizio per il totale recupero e fruizione del compendio regionale a fini pubblici e culturali e alla sua gestione.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l' acquisto di opere d' arte di particolare importanza per la storia della cultura regionale.
Art. 3
La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell' ambito museologico e organizzativo.
Il conferimento dell' incarico di Conservatore e l' attribuzione del relativo compenso sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 4
Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di piccola manutenzione ordinaria e di piccolo restauro, nonché a quelle relative all' acquisto di materiali occorrenti per l' esecuzione di lavori in economia fino alla somma massima di lire 500.000.
A tal fine, al Conservatore possono essere periodicamente accreditati importi non superiori a lire 1.500.000 a carico del capitolo 409 del bilancio nella misura massima annua di lire 6.000.000.
Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore dovrà presentare trimestralmente alla Ragioneria Generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.
Art. 5
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi nell' ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.
Art. 6
Le spese per gli acquisti di cui all' articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell' ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.
Art. 7
I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano sufficiente disponibilità negli stanziamenti già previsti nello stesso esercizio finanziario 1975.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative