<< I contributi di cui al comma precedente sono determinati in modo da ridurre il tasso annuo di interesse contrattuale:
a) della percentuale massima del 6% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone di Maniago, Spilimbergo, Tolmezzo, Rivoli - Osoppo, Cividale del Friuli e Gorizia qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
b) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
c) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone montane di cui al primo e secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia;
d) della percentuale massima del 4% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone del territorio regionale, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7, stabilisce, in relazione all' andamento del mercato finanziario, la percentuale minima del tasso annuo di interesse a carico dell' impresa per il periodo di ammortamento del mutuo, nonché i settori da incentivare in via preferenziale, tenuto pur conto dei criteri fissati con l' articolo 3. Comunque, la percentuale minima del tasso annuo non potrà essere fissata in misura inferiore al 4%.
Il contributo viene limitato alla quota massima di mutuo di lire 3,5 miliardi. Tale quota potrà essere elevata a lire 7 miliardi solo in casi considerati socialmente importanti in relazione a particolari situazioni o nel caso di aziende operanti in collegamento con l' agricoltura e la prefabbricazione nel campo dell' edilizia abitativa popolare, oppure di aziende con altro tasso di occupazione femminile, in ogni caso previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative della regione e degli organi amministrativi territorialmente competenti. >>