LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1974, n. 44

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni e 4 aprile 1972, n. 8, concernenti provvidenze a favore di imprese operanti nel settore dell' industria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/09/1974
Materia:
220.01 - Industria

CAPO I
 Modifiche, integrazioni e rifinanziamento
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25
Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è sostituito dai seguenti:
<< I contributi di cui al comma precedente sono determinati in modo da ridurre il tasso annuo di interesse contrattuale:
a) della percentuale massima del 6% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone di Maniago, Spilimbergo, Tolmezzo, Rivoli - Osoppo, Cividale del Friuli e Gorizia qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
b) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
c) della percentuale massima del 5% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle zone montane di cui al primo e secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia;
d) della percentuale massima del 4% sui mutui contratti da imprese i cui stabilimenti sono situati nelle altre zone del territorio regionale, destinate ad insediamenti industriali dalle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti in materia.

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7, stabilisce, in relazione all' andamento del mercato finanziario, la percentuale minima del tasso annuo di interesse a carico dell' impresa per il periodo di ammortamento del mutuo, nonché i settori da incentivare in via preferenziale, tenuto pur conto dei criteri fissati con l' articolo 3. Comunque, la percentuale minima del tasso annuo non potrà essere fissata in misura inferiore al 4%.
Il contributo viene limitato alla quota massima di mutuo di lire 3,5 miliardi. Tale quota potrà essere elevata a lire 7 miliardi solo in casi considerati socialmente importanti in relazione a particolari situazioni o nel caso di aziende operanti in collegamento con l' agricoltura e la prefabbricazione nel campo dell' edilizia abitativa popolare, oppure di aziende con altro tasso di occupazione femminile, in ogni caso previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative della regione e degli organi amministrativi territorialmente competenti. >>

Art. 2
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto con l' articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 35, sono aggiunti i seguenti:
<< Possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 4%, le operazioni di credito a medio termine effettuate da imprese per realizzare, anche fuori dalle aree destinate ad insediamenti industriali, iniziative riguardanti solamente insediamenti a localizzazione predeterminata o variabile e quelle relative allo sviluppo di insediamenti preesistenti.
Possono, inoltre, essere ammessi a contributo i mutui contratti dalla " Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - società per azioni Friulia Lis SpA ", con sede in Udine, per le finalità di cui al primo comma, che siano comprese nell' oggetto sociale. Detta Società deve tuttavia impegnarsi a trasferire i benefici ottenuti alle imprese, nei confronti delle quali adotterà, se del caso, i provvedimenti di cui al terzo comma dell' articolo 3 ed al secondo comma dell' articolo 5.
Le imprese beneficiarie sono tenute all' osservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell' articolo 3 e al primo comma dell' articolo 5. >>

Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 35, dopo la parola << inquinamenti >> viene soppresso l' aggettivo << atmosferici >>.
Art. 4
 
Il Comitato di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, viene così integrato:
h) da un rappresentante del Servizio beni ambientali e culturali;
i) da un rappresentante dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia;
l) da un rappresentante del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

In Caso di assenza o impedimento dell' Assessore all' industria ed al commercio, assume la Presidenza il Direttore regionale dell' Assessorato dell' industria e del commercio o il suo sostituto.
Il mandato di componenti elettivi del Comitato viene meno con la cessazione del Consiglio regionale. Tuttavia, essi rimangono in carica sino alla nomina dei successori.
Quando fra i componenti elettivi si verifichino vacanze, per dimissioni od altro motivo, si provvede alla sostituzione mediante elezioni da parte del Consiglio regionale.
I componenti elettivi in carica alla data d' entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale.
Art. 5
 
Le nuove disposizioni di cui all' articolo 1 non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo il Comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso parere favorevole prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni negli esercizi finanziari 1974 e 1984 e nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1983.
L' onere di lire 500 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 6603 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.600 milioni a lire 2.100 milioni mediante prelevamento di lire 500 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione del limite di impegno di lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1975, con la cessazione della spesa per il predetto importo, autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63, fino all' esercizio 1974.
CAPO II
 Modifiche, integrazioni e rifinanziamento
della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35
Art. 7
 
L' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 69, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
Alle imprese che erigono nuovi stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, in zone montane del territorio regionale, l' Amministrazione regionale - nel quadro delle direttive enunciate dal programma di sviluppo economico e sociale della regione - può concedere un contributo" una tantum" sulla spesa sostenuta per immobili, comprese le aree, impianti, macchinari ed attrezzature.
Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi:
a) in misura non superiore al 20% alle imprese che si insediano nelle zone qualificate industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
b) in misura non superiore al 15% alle imprese che si insediano nelle altre zone destinate ad insediamento industriale in base agli strumenti urbanistici vigenti.

In deroga a quanto previsto ai commi primo e secondo del presente articolo, i contributi di cui al precedente terzo comma, lettera a), possono essere concessi anche alle imprese che si insediano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle zone industriali, qualificate tali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, di Cividale del Friuli, Rivoli - Osoppo e Spilimbergo. >>

Art. 8
 
Dopo il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 18, è inserito il seguente quarto comma:
<< Non sono inoltre ammesse a contributo le imprese che non si impegnino ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti per territorio, accorgimenti contro gli inquinamenti e per la salubrità dell' ambiente circostante. >>

Art. 9
 
All' articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
<< Il contributo previsto dall' articolo 1 è concesso in misura non superiore al 10% della spesa sostenuta in caso di ampliamento di stabilimento industriale. >>

Art. 10
 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è inserito il seguente:
<< Art. 5 bis
 
Quando la spesa sostenuta per la costruzione e l' ampliamento dello stabilimento industriale supera l' importo di lire 2 miliardi, la misura percentuale massima del contributo concedibile sulla quota eccedente è ridotta di un punto per ogni scaglione di lire 100 milioni fino al raggiungimento del limite d' esclusione del contributo. >>

Art. 11
 
Le nuove disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo la Giunta regionale ha adottato la deliberazione prescritta dal primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
La spesa relativa all' esercizio 1974 fa carico al capitolo 6606 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 900 milioni mediante utilizzo dell' importo di lire 400 milioni dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.
La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l' esercizio 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, facendo fronte con la cessazione della spesa di pari importo autorizzata dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63, fino all' esercizio 1974.
CAPO III
 Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1972, n. 8
Art. 13
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
L' onere relativo all' esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 6613 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 250 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di pari importo autorizzata per l' esercizio 1975, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.